Ordinanza N. 394 del 1996
Corte Costituzionale
Data generale
16/12/1996
Data deposito/pubblicazione
16/12/1996
Data dell'udienza in cui è stato assunto
09/12/1996
Presidente: dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo
ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;
degli artt. 637, primo comma e 38, secondo comma, del codice di
procedura civile (anche in relazione agli artt. 18, 19, 20, 28 e 30
del codice di procedura civile) promosso con ordinanza emessa il 7
febbraio 1996 dal giudice di pace di Roma sul ricorso proposto da
Deutsche Bank S.p.a. contro Rosati Massimo ed altra iscritta al n.
497 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell’anno 1996;
Udito nella camera di consiglio del 16 ottobre 1996 il giudice
relatore Renato Granata;
Ritenuto che, con ordinanza del 7 febbraio 1996, il giudice di pace
di Roma ha sollevato questione incidentale di legittimità
costituzionale degli artt. 637, primo comma, e 38, secondo comma
(anche in relazione agli artt. 18, 19, 20, 28 e 30) del codice di
procedura civile, per il cui combinato disposto, anche nelle
procedure per emissione di decreto ingiuntivo, l’incompetenza
territoriale del giudice adito, ove pur (come nella specie) paia a
lui manifesta, non è rilevabile d’ufficio, bensì solo su eccezione
della controparte (da proporsi, in questo caso, in sede di
opposizione al decreto);
che, secondo il giudice a quo, siffatta disciplina si porrebbe in
contrasto con i precetti costituzionali relativi al diritto di difesa
(art. 24, commi primo e secondo) e al giudice naturale (art. 25,
primo comma) anche in relazione ai principi cardine di eguaglianza
sostanziale (art. 3, secondo comma) e di solidarietà (art. 2),
avallando “di fatto” possibili (ed, a quanto egli assume, diffusi)
abusi e “indebite pressioni” dei creditori istanti che, in
controversie di modesta entità economica, avrebbero la possibilità
di adire arbitrariamente un giudice incompetente per territorio, in
luogo lontano per l’ingiunto, confidando nella rinunzia di questi a
proporre l’opposizione, resagli così più difficoltosa; o
conseguendo il risultato, comunque, di “aggravare” la posizione del
debitore “costringendolo ad anticipare le gravose spese di una difesa
fuori circondario”;
che nel giudizio non vi è stata costituzione di parti né ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri;
Considerato che questione sostanzialmente identica – ancorché
avente ad oggetto i soli art. 637 e 38 del codice di procedura
civile, e riferita all’unico parametro dell’art. 25 della
Costituzione – è già stata esaminata da questa Corte e dichiarata
manifestamente infondata con ordinanze n. 218 del 25 giugno e n. 320
del 26 luglio 1996, per la ragione, tra l’altro, che gli
inconvenienti fattuali e gli abusi applicativi, che prospetta
l’autorità remittente, non incidono, proprio in quanto tali, sulla
legittimità della norma denunciata e trovano sanzione e rimedio
all’interno della stessa disciplina processuale;
che nessun nuovo argomento ora è addotto dal giudice remittente
che possa indurre a discostarsi dalla precedente decisione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto degli artt. 637, primo comma, e
38, secondo comma, anche in relazione agli artt. 18, 19, 20, 28 e 30
del codice di procedura civile, sollevata dal giudice di pace di
Napoli, con l’ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 24,
primo e secondo comma, 25, primo comma, 3, secondo comma, e 2 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 dicembre 1996.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Granata
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 dicembre 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola