Ordinanza N. 395 del 1993
Corte Costituzionale
Data generale
16/11/1993
Data deposito/pubblicazione
16/11/1993
Data dell'udienza in cui è stato assunto
03/11/1993
Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof.
Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof.
Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI;
primo e quarto, della legge 26 settembre 1985, n. 482 (Modificazioni
del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei
capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione
sulla vita), promosso con ordinanza emessa il 19 gennaio 1993 dalla
Corte di cassazione sul ricorso proposto dall’Inadel contro Carrieri
Domenico, iscritta al n. 219 del registro ordinanze 1993 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie
speciale, dell’anno 1993;
Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1993 il Giudice
relatore Prof. Gabriele Pescatore;
Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza 19 gennaio
1993, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, degli artt. 2 e 4,
commi primo e quarto, della legge
26 settembre 1985, n. 482;
che tale questione è stata proposta nel corso di un giudizio
promosso nell’ottobre 1983 da un dipendente comunale, collocato a
riposo nel luglio 1978, il quale chiedeva la restituzione della
ritenuta Irpef fatta dall’Inadel sulla sua indennità premio di
servizio;
che il giudice a quo ha esposto in proposito che, a seguito
della sentenza n. 178 del 1986, di questa Corte, l’art. 4, comma
3-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 154 (rectius d.l. 14 marzo
1988, n. 70, nel testo di cui alla legge di conversione 13 maggio
1988, n. 154), ha disposto la detrazione dall’imponibile da
assoggettare ad Irpef, di un importo pari al rapporto tra i
contributi versati dal lavoratore e quelli versati dall’ente datore
di lavoro, riguardo a tutte le indennità di fine rapporto, comunque
denominate, alla cui formazione concorrano contributi previdenziali
posti a carico dei lavoratori;
che, in seguito, l’art. 6, comma primo bis, del decreto-legge 30
maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, nella legge 26
maggio 1988, n. 291, ha disposto l’applicazione retroattiva di tale
disposizione, con effetto dal 17 luglio 1986 e, successivamente,
l’art. 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con
modificazioni nell’art. 2- bis della legge 27 aprile 1989, n. 154, ha
stabilito che le disposizioni di cui al comma terzo ter dell’art. 4
del decreto-legge 2 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni
dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, si applicano alle indennità ivi
indicate corrisposte successivamente alla data di entrata in vigore
della legge 26 settembre 1985, n. 482, nonché a quelle indennità
per le quali trovano applicazione gli artt. 4 e 5 della stessa legge
n. 482 del 1985, ancorché non sia stata presentata l’istanza ivi
prevista, così disponendo – con il richiamo all’art. 5 della legge
n. 482 del 1985 – l’applicazione retroattiva della riliquidazione
dell’imposta per tutte le indennità, comunque denominate, percepite
a decorrere dal primo gennaio 1980;
che secondo il giudice a quo le norme impugnate violerebbero gli
artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono,
per le indennità premio di servizio erogate dall’Inadel nel periodo
di tempo intercorrente tra il 1 gennaio 1974 e il 1 gennaio 1980, che
dall’imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta una somma
pari alla percentuale dell’indennità di premio di servizio
corrispondente al rapporto esistente alla data del collocamento a
riposo, tra il contributo posto a carico dell’iscritto e l’aliquota
complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato
dall’Inadel;
Considerato che nel giudizio a quo si verteva su un rimborso
d’imposta, cui si applica il termine di decadenza di diciotto mesi
previsto dall’art. 38, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 602;
che tale termine di decadenza è stato ritenuto legittimo con
sentenza n. 494 del 1991 di questa Corte, che ha anche affermato la
legittimità del limite temporale (1 gennaio 1980) per la
riliquidazione dell’Irpef sulle indennità di fine rapporto erogate
prima dell’entrata in vigore della legge 26 settembre 1985, n. 482,
ove non sia stata presentata istanza di rimborso entro l’anzidetto
termine;
che nell’ordinanza di rimessione manca ogni accenno alla
tempestività della domanda in relazione a tale termine di decadenza;
che, pertanto, la rilevanza della questione non appare
adeguatamente motivata;
Visto l’art. 23, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4, commi primo e quarto,
della legge 26 settembre 1985, n. 482 (Modificazioni del trattamento
tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali
corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita),
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla
Corte di cassazione, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 novembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 novembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA