Ordinanza N. 396 del 1993
Corte Costituzionale
Data generale
16/11/1993
Data deposito/pubblicazione
16/11/1993
Data dell'udienza in cui è stato assunto
03/11/1993
Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.
Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott.
Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI,
prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI;
ultimo comma, del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, all. A) (Coordinamento
delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del
lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale
delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di
concessione), promosso con ordinanza emessa il 27 febbraio 1993 dal
Pretore di Napoli – Sezione distaccata di Ischia nel procedimento
civile vertente tra Capuano Vito ed altri e la S.E.P.S.A., iscritta
al n. 225 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell’anno
1993;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1993 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da alcuni
dipendenti della Società per l’Esercizio di Pubblici Servizi (SEPSA)
per ottenere il riconoscimento della qualifica superiore
corrispondente alle mansioni svolte successivamente al 1 novembre
1989, il Pretore di Napoli – Sezione distaccata di Ischia, con
ordinanza del 27 febbraio 1993, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 35 Cost., questione di legittimità costituzionale
dell’art. 18, primo e ultimo comma, del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148,
all. A), concernente il trattamento giuridico-economico degli
autoferrotranvieri, nella parte in cui non prevede che, decorso un
certo periodo di tempo, il lavoratore adibito a mansioni di grado
superiore alla sua qualifica acquisti in ogni caso il diritto alla
promozione;
che, ad avviso del giudice remittente, la norma denunciata – la
quale riconosce all’agente il diritto alla promozione effettiva,
trascorsi sei mesi di reggenza nelle funzioni di grado superiore,
solo se concorre la duplice condizione che il posto sia vacante e non
sia da coprire mediante esame – è divenuta contrastante col
principio di eguaglianza in seguito alla legge 17 maggio 1985, n.
210: la privatizzazione del rapporto di lavoro del personale
dipendente dell’ente “Ferrovie dello Stato” comporta la piena
applicabilità ai ferrovieri dell’art. 2103 cod. civ., nel testo
sostituito dall’art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, mentre il
beneficio di tale norma rimane negato agli autoferrotranvieri
nonostante la sostanziale identità delle situazioni;
che è ritenuto violato altresì l’art. 35 Cost., essendo
possibile che, in difetto delle dette condizioni, “il lavoratore
venga lasciato per un tempo non definito a svolgere le funzioni del
grado superiore senza conseguire l’inquadramento professionale
coerente con la qualità del lavoro svolto (pur ricevendone il
relativo trattamento retributivo)”;
che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato dall’Avvocatura dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o
quanto meno infondata;
Considerato che le eccezioni di inammissibilità formulate
dall’Avvocatura dello Stato non sono condivisibili, la prima perché
non v’è contraddizione tra l’asserto di mancanza di posti vacanti e
l’asserto che la copertura dei posti vacanti sarebbe (comunque)
ostacolata da lungaggini burocratiche, la seconda perché la legge 1
febbraio 1978, n. 30, del cui art. 9 si muove all’ordinanza di
rimessione l’appunto di non tenere conto, è stata abrogata dall’art.
1, comma 1, della legge 12 luglio 1988, n. 270;
che, contrariamente a quanto si legge nell’ordinanza,
“l’auspicio rivolto al legislatore” nella sentenza n. 500 del 1988 è
stato raccolto dalla citata legge n. 270 del 1988, la quale, all’art.
1, comma 2, ha autorizzato la contrattazione collettiva di categoria
a derogare a tutte le disposizioni contenute nel regolamento allegato
A al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148;
che fino a quando le associazioni sindacali competenti non
eserciteranno tale potere di deroga (la quale, in relazione all’art.
18 in esame, implicherebbe una radicale modificazione
dell’organizzazione del lavoro), rimangono ferme le ragioni,
ripetutamente enunciate da questa Corte (sentenze nn. 208 e 257 del
1984, 300 del 1985), che escludono la confrontabilità, ai fini
dell’art. 3 Cost., della speciale disciplina del rapporto di lavoro
degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in regime di
concessione con la disciplina del rapporto di lavoro privato
applicabile ai dipendenti degli enti pubblici economici;
che l’incompatibilità in parte qua dell’art. 2103 cod. civ. con
la disciplina del rapporto di lavoro in organizzazioni produttive
improntate al modello della pianta organica e dell’assegnazione dei
posti mediante prove selettive, proprio dell’impiego pubblico, è
confermata dall’art. 57, comma 2, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29;
che il nuovo profilo sotto il quale è denunciata la violazione
dell’art. 35 Cost. è contraddetto dalla norma impugnata, la quale
consente che il lavoratore temporaneamente trasferito a funzioni di
grado superiore sia trattenuto per un periodo eccedente il limite di
sei mesi solo se il posto debba essere coperto mediante esame e nella
misura strettamente necessaria per l’espletamento del concorso,
mentre per la valutazione di legittimità costituzionale non ha peso
il rilievo, di mero fatto, secondo cui le procedure concorsuali
sarebbero ritardate da lungaggini burocratiche;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, della Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 18, primo e ultimo comma, del r.d. 8 gennaio
1931, n. 148, all. A) (Coordinamento delle norme sulla disciplina
giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul
trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie
e linee di navigazione interna in regime di concessione), sollevata,
in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, dal Pretore di
Napoli – Sezione distaccata di Ischia con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 novembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 novembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA