Ordinanza N. 397 del 1996
Corte Costituzionale
Data generale
16/12/1996
Data deposito/pubblicazione
16/12/1996
Data dell'udienza in cui è stato assunto
09/12/1996
Presidente: dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo
ZAGREBELSK Y, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv.
Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto
CAPOTOSTI;
23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione,
mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione delle direttive
della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni
in materia di mercato del lavoro), promosso con ordinanza emessa il
27 aprile 1996 dal pretore di Pisa sul ricorso proposto da Conti
Gabriella contro l’INPS, iscritta al n. 775 del registro ordinanze
1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36,
prima serie speciale, dell’anno 1996;
Visti gli atti di costituzione di Conti Gabriella e dell’INPS;
Udito nella camera di consiglio del 27 novembre 1996 il giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso da Conti Gabriella
nei confronti dell’INPS, il pretore di Pisa, con ordinanza emessa il
27 aprile 1996, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 37 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 27
della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa
integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione
delle direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed
altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), nella parte in
cui non prevede, nell’ipotesi di prepensionamento delle lavoratrici
del settore siderurgico, che queste possano godere dello stesso
accredito di anzianità contributiva stabilito per i lavoratori dello
stesso settore;
che, a parere del giudice a quo, il mancato riconoscimento in
favore della ricorrente dello stesso accredito contributivo previsto
per i lavoratori maschi dello stesso settore si risolverebbe
nell’omessa considerazione da parte dell’INPS di quelle pronunce
della Corte costituzionale che, con riguardo a casi analoghi, avevano
riconosciuto alla lavoratrice il diritto a conseguire la medesima
anzianità contributiva prevista per i lavoratori;
che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è
costituita la parte privata chiedendo l’emissione di un provvedimento
che non si discosti da quanto già in precedenza affermato da questa
Corte;
che nel giudizio si è anche costituito l’INPS rilevando che
identica questione risulta essere stata già decisa con le recenti
ordinanze nn. 192 e 308 del 1996 e concludendo, pertanto, per la
declaratoria di manifesta infondatezza della questione;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 64 del 1996, nel
decidere analoga questione di legittimità costituzionale, ha
ritenuto che l’art. 8 del d.-l. 16 maggio 1994, n. 299, convertito in
legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 19 luglio 1994, n.
451, prevedente un piano di prepensionamento dei lavoratori
siderurgici di età non inferiore a cinquant’anni se uomini e a
quarantasette se donne, deve essere interpretato nel senso che esso
attribuisce ai dipendenti medesimi una maggiorazione dell’anzianità
contributiva fissata, per entrambi i sessi, nella misura di dieci
anni;
che successivamente identica questione è stata dichiarata
manifestamente infondata, da ultimo, con ordinanza n. 308 del 1996;
che non essendo stati prospettati ulteriori e nuovi motivi di
censura, la questione relativa alle lavoratrici del settore
siderurgico deve essere dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 27 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme
in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di
disoccupazione, attuazione delle direttive della Comunità europea,
avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del
lavoro), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 37 della
Costituzione, dal pretore di Pisa con l’ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 dicembre 1996.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 dicembre 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola