Ordinanza N. 398 del 1993
Corte Costituzionale
Data generale
16/11/1993
Data deposito/pubblicazione
16/11/1993
Data dell'udienza in cui è stato assunto
03/11/1993
Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.
Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott.
Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI,
prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI;
22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul
processo penale a carico degli imputati minorenni) in relazione
all’art. 3, lett. l, della legge di delega 16 febbraio 1987, n. 81,
promosso con ordinanza emessa il 17 febbraio 1993 dal Tribunale per i
minorenni di Genova nel procedimento penale a carico di Giusti
Manolo, iscritta al n. 195 del registro ordinanze 1993 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie
speciale, dell’anno 1993;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1993 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Tribunale per i minorenni di Genova, chiamato a
pronunciarsi a seguito di “impugnazione” proposta avverso sentenza
con la quale, all’esito dell’udienza preliminare, il giudice ha
dichiarato “non doversi procedere” a norma dell’art. 32 del d.P.R. 22
settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo
penale a carico di imputati minorenni) per concessione del perdono
giudiziale, ha sollevato, per contrasto con l’art. 76 della
Costituzione, in relazione all’art. 3, lettera l) della legge di
delega 16 febbraio 1987, n. 81, dell’art. 32 del citato d.P.R. n. 448
del 1988, nella parte in cui non ha previsto l’opposizione davanti al
tribunale per i minorenni come mezzo di impugnazione di tutti i
provvedimenti adottati nell’udienza preliminare minorile;
Considerato che, successivamente alla pronuncia della ordinanza di
rimessione, questa Corte ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 32, terzo comma, del d.P.R. 22 settembre
1988, n. 448, come sostituito dall’art. 46 del decreto legislativo 14
gennaio 1992, n. 12, nella parte in cui non prevede che possa essere
proposta opposizione avverso le sentenze di non luogo a procedere con
le quali è stata comunque presupposta la responsabilità
dell’imputato, affermando in proposito “che il diritto a proporre
l’opposizione deve essere riconosciuto non solo quando la pronuncia
sulla responsabilità è coessenziale alla sentenza che definisce
l’udienza preliminare, come nel caso della condanna, ma anche quando
la responsabilità dell’imputato è ontologicamente presupposta, come
nel perdono giudiziale, ovvero, infine, è logicamente postulata,
come nella ipotesi di sentenza di non luogo a procedere per difetto
di imputabilità a norma dell’art. 98 del codice penale” (v. sentenza
n. 77 del 1993);
e che, pertanto, dovendosi ritenere integralmente soddisfatto il
petitum che il giudice a quo mostra di perseguire, la questione ora
proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 32 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448
(Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico degli
imputati minorenni) sollevata, per contrasto con l’art. 76 della
Costituzione in relazione all’art. 3, lettera l), della legge di
delega 16 febbraio 1987, n. 81, dal Tribunale per i minorenni di
Genova con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 novembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 novembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA