Ordinanza N. 398 del 1996
Corte Costituzionale
Data generale
16/12/1996
Data deposito/pubblicazione
16/12/1996
Data dell'udienza in cui è stato assunto
09/12/1996
Presidente: dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo
ZAGREBELSKY,
prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI,
prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;
marzo 1949, n. 143 (Approvazione della tariffa professionale degli
ingegneri ed architetti), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 22
gennaio 1987 e il 30 ottobre 1986 dal Tribunale di Grosseto, nei
procedimenti civili vertenti tra i comuni di Roccalbegna e di
Semproniano e Pisaneschi Enzo, rispettivamente iscritte ai nn. 402 e
621 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica nn. 19 e 28, prima serie speciale, dell’anno 1996;
Udito nella camera di consiglio del 27 novembre 1996 il giudice
relatore Cesare Ruperto;
Ritenuto che il tribunale di Grosseto, nel corso di due giudizi di
opposizione a decreti ingiuntivi concernenti il pagamento di somme
per prestazioni professionali, con due ordinanze rispettivamente
emesse il 30 ottobre 1986 ed il 22 gennaio 1987 (pervenute alla
Corte, l’una il 5 giugno e l’altra il 10 aprile 1996), ha sollevato,
in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell’art. 9 della legge 2 marzo 1949, n.
143 (Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed
architetti), nella parte in cui prevede interessi moratori
ragguagliati al tasso ufficiale di sconto della Banca d’Italia;
che il rimettente rileva come la norma impugnata riconosca sulle
somme dovute e non pagate entro sessanta giorni dalla consegna della
specifica un tasso di interesse moratorio ben superiore a quello
legale ex art. 1224, primo comma, e 1284 del codice civile (che
all’epoca delle ordinanze di rimessione era del 5%) poiché “la
misura corrente del tasso ufficiale di sconto è del 16,50%”; e come,
in tal modo, agli ingegneri ed architetti viene accordata una
posizione di vantaggio, non giustificata né dalla natura della
prestazione né da quella del credito, rispetto agli altri
professionisti e alla generalità dei creditori, in ciò
configurandosi l’asserita violazione dell’art. 3 della Costituzione;
Considerato che le due ordinanze sollevano la medesima questione, e
perciò i due giudizi devono essere riuniti;
che questa Corte ha già dichiarato non fondata identica
questione con la sentenza n. 43 del 1989, ritenendo non confrontabili
il trattamento riservato ai crediti di determinate categorie
professionali e quello riconosciuto alla generalità dei crediti per
somme di denaro, attese le peculiarità della tutela delle
prestazioni in argomento (v. anche ordinanza n. 229 del 1990 e
sentenza n. 1064 del 1988);
che nessun nuovo argomento in contrario risulta dalle ordinanze
di rimessione e che, per di più, con l’art. 1 della legge 26
novembre 1990, n. 353, attraverso la sostituzione dell’art. 1284 cod.
civ., il saggio degli interessi legali è stato elevato al dieci per
cento, mentre, di contro, il tasso ufficiale di sconto è da allora
fortemente diminuito;
che la questione va pertanto dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell’art. 9 della legge 2
marzo 1949, n. 143 (Approvazione della tariffa professionale degli
ingegneri ed architetti), sollevata, in riferimento all’art. 3 della
Costituzione, dal tribunale di Grosseto con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 dicembre 1996.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 dicembre 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola