Ordinanza N. 398 del 1997
Corte Costituzionale
Data generale
11/12/1997
Data deposito/pubblicazione
11/12/1997
Data dell'udienza in cui è stato assunto
27/11/1997
Presidente: prof. Francesco GUIZZI;
Giudici: prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv.
Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof.
Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE,
avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto
CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
settembre 1996, n. 499 (Norme in materia previdenziale), promossi con
ordinanze emesse, la prima, l’8 novembre 1996 dal pretore di Bergamo,
iscritta al n. 125 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale,
dell’anno 1997, la seconda, il 2 maggio 1997 dal pretore di Bergamo,
sezione distaccata di Grumello del Monte, iscritta al n. 646 del
registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell’anno 1997.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 novembre 1997 il giudice
relatore Valerio Onida;
Ritenuto che, con ordinanza emessa l’8 novembre 1996, pervenuta a
questa Corte il 4 marzo 1997, ed iscritta al n. 125 r.o. del 1997, il
pretore di Bergamo ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione,
dell’art. 3 del d.-l. 24 settembre 1996, n. 499 (Norme in materia
previdenziale), “nella parte in cui non consente che alla
regolarizzazione contributiva possano provvedere anche i soggetti che
per qualunque motivo abbiano perso la capacità patrimoniale o la
rappresentanza della persona giuridica inadempiente”;
che identica questione di legittimità costituzionale, in
riferimento agli stessi parametri, è stata sollevata dal pretore di
Bergamo, sezione distaccata di Grumello del Monte, con ordinanza
emessa il 2 maggio 1997, pervenuta a questa Corte il 2 settembre
1997, ed iscritta al n. 646 r.o. del 1997;
che, ad avviso dei remittenti, la norma impugnata, la quale
ammette alla regolarizzazione, entro il termine del 30 giugno 1996,
le omissioni contributive relative a periodi anteriori alla prima
denuncia della posizione contributiva, ovvero, per i soggetti già
iscritti, a periodi fino al 31 dicembre 1995, non consentirebbe a
coloro che abbiano perso la capacità patrimoniale o la
rappresentanza della persona giuridica inadempiente di sanare le
irregolarità commesse quando potevano disporre del patrimonio o
rivestivano le cariche sociali, e pertanto non consentirebbe a
costoro di estinguere i reati connessi alle predette irregolarità;
che ciò contrasterebbe, secondo i giudici a quibus da un lato
con il principio di personalità della responsabilità penale,
sancito dall’art. 27, primo comma, della Costituzione, in quanto la
possibilità di essere prosciolto verrebbe a dipendere dalla libera
determinazione di un terzo, come il curatore del fallimento o il
nuovo rappresentante della società; dall’altro lato, con il
principio di eguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione, in
quanto determinerebbe una disparità di trattamento per l’imputato
fallito o non più legale rappresentante della società rispetto
all’imputato in bonis ovvero ancora legale rappresentante, disparità
che sarebbe irragionevole perché collegata a circostanze del tutto
irrilevanti sotto il profilo penalistico;
che è intervenuto nei giudizi il Presidente del Consiglio dei
Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, in
quanto, a seguito della mancata conversione in legge del decreto
impugnato, mancherebbe l’oggetto del contendere; o, in subordine, che
gli atti siano restituiti al giudice a quo affinché motivi sulla
rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione, in
considerazione del fatto che il condono previdenziale è stato
riproposto, sotto altra forma e in un diverso contesto normativo,
dall’art. 4 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79;
Considerato che i giudizi, concernendo questioni identiche, vanno
riuniti per essere decisi con unica pronuncia;
che l’impugnato decreto legge 24 settembre 1996, n. 499, non è
stato convertito in legge entro il termine di cui all’art. 77, terzo
comma, della Costituzione;
che successivamente all’emissione delle ordinanze di rimessione,
da una parte, l’art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n.
608, ha disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base, fra l’altro, del decreto legge n. 499 del
1996; dall’altra, la possibilità di regolarizzare le omissioni
contributive, con estinzione dei reati connessi, è stata riaperta,
con riferimento a tutti i periodi anteriori al 30 giugno 1996,
dall’art. 1, comma 226, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino al
termine del 31 marzo 1997, e, successivamente ancora, con riferimento
a tutti i periodi contributivi fino al 31 dicembre 1996, e a
condizioni più favorevoli quanto all’entità degli interessi da
versare, dall’art. 4 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140,
fino al termine del 31 maggio 1997;
che pertanto è opportuno rimettere gli atti ai giudici
remittenti perché valutino nuovamente la questione alla luce della
sopravvenuta situazione normativa, creatasi per effetto della
riapertura dei termini e della modifica in melius delle condizioni
per la regolarizzazione.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al pretore di
Bergamo, sezione distaccata di Grumello del Monte.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1997.
Il Presidente: Guizzi
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l’11 dicembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola