Ordinanza N. 4 del 1968
Corte Costituzionale
Data generale
14/03/1968
Data deposito/pubblicazione
14/03/1968
Data dell'udienza in cui è stato assunto
11/03/1968
BIAGIO PETROCELLI – Dott. ANTONIO MANCA – Prof. GIUSEPPE BRANCA –
Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO
DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof.
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI, Giudici,
comma, e 398, secondo comma, del Codice di procedura penale, promessi
con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 19 dicembre 1966 dal pretore di Vicenza nel
procedimento penale a carico di Carello Arturo, iscritta al n. 69 del
Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 109 del 29 aprile 1967;
2) ordinanza emessa il 28 marzo 1967 dal pretore di Padova nel
procedimento penale a carico di Brolati Dino, iscritta al n. 100 del
Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 170 dell’8 luglio 1967;
3) ordinanza emessa il 17 maggio 1967 dal pretore di Cecina nel
procedimento penale a carico di Solfanelli Assuero, iscritta al n. 122
del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 190 del 29 luglio 1967.
Udita nella camera di consiglio del 29 febbraio 1968 la relazione
del Giudice Antonio Manca;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 19 dicembre 1966, il pretore
di Vicenza, nel procedimento penale a carico di Carollo Arturo, ha
sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 231 del
Codice di procedura penale, nella parte in cui conferisce al pretore la
facoltà di emettere il decreto di citazione a giudizio senza
preventiva istruzione, in relazione agli artt. 3 e 24 della
Costituzione;
che detta ordinanza, ritualmente notificata al Presidente del
Consiglio del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del due
rami del Parlamento, iscritta al n. 69 del Registro ordinanze 1967, è
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 1967;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 28 marzo 1967 il pretore di
Padova, nel procedimento penale a carico di Brolati Dino, ha sollevato
la questione di legittimità costituzionale della norma contenuta
nell’art. 398 del Codice di procedura penale, la quale consente al
pretore di emanare il decreto di citazione a giudizio senza la
preventiva contestazione del fatto e l’interrogatorio dell’imputato,
nel caso di mancato compimento di atti istruttori, in relazione
all’art. 3 della Costituzione;
che la detta ordinanza è stata notificata all’imputato, al
Presidente del Consiglio dei Ministri, comunicata ai Presidenti dei due
rami del Parlamento, iscritta al n. 100 del Registro ordinanze 1967 ed
è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 1967.
Ritenuto che la stessa questione, in riferimento agli artt. 231 e
398 del Codice di procedura penale e in relazione agli artt. 3 e 24
della Costituzione è stata altresì sollevata dal pretore di Cecina
nel procedimento penale a carico di Solfanelli Assuero;
che anche questa ordinanza ritualmente notificata e comunicata ai
sensi dell’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, iscritta al n. 122
del Registro ordinanze 1967, è stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 190 del 1967;
Ritenuto che davanti a questa Corte soltanto nel giudizio promosso
con l’ordinanza n. 69 del 1967 è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato dall’Avvocatura generale dello
Stato, costituitasi con atto di deduzioni in data 3 marzo 1967;
che nessuna delle parti si è costituita;
Considerato che con sentenza n. 46 del 12 aprile 1967, questa Corte
ha dichiarato non fondata:
a) la questione di legittimità costituzionale dell’art. 231 del
Codice di procedura penale, nella parte in cui attribuisce al pretore
la facoltà di emettere il decreto di citazione per il giudizio, senza
compiere atti di istruzione sommaria, in riferimento all’art. 3 della
Costituzione;
b) la questione di legittimità costituzionale dell’art. 398 dello
stesso Codice, nella parte in cui non prevede l’obbligo della
contestazione del fatto, qualora non si proceda al compimento di atti
di istruzione sommaria, in riferimento all’art. 24, secondo comma,
della Costituzione;
che i principi enunciati nella richiamata sentenza, devono essere
riaffermati, non essendo stata dedotta e non sussistendo alcuna ragione
in contrario;
Visti gli artt. 26, secondo comma, 29 della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione sollevata con le
ordinanze del pretori di Vicenza, di Padova, di Cecina, riguardante la
legittimità costituzionale degli artt. 231, primo comma, e 398,
secondo comma, del Codice di procedura penale, in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione; ordina la restituzione degli atti alle
competenti autorità giudiziarie.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’11 marzo 1968.
ALDO SANDULLI – BIAGIO PETROCELLI –
ANTONIO MANCA – GIUSEPPE BRANCA –
MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI
– GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI.