Ordinanza N. 4 del 1979
Corte Costituzionale
Data generale
27/01/1979
Data deposito/pubblicazione
27/01/1979
Data dell'udienza in cui è stato assunto
22/01/1979
MICHELE ROSSANO – Prof. ANTONINO DE STEFANO – Prof. LEOPOLDO ELIA –
Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE – Dott. BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof. LIVIO PALADIN –
Dott. ARNALDO MACCARONE – Prof. ANTONIO LA PERGOLA – Prof. VIRGILIO
ANDRIOLI Giudici,
del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (testo unico delle norme per la
protezione della selvaggina e per l’esercizio della caccia), così come
sostituito dall’art. 10 della legge 2 agosto 1967, n. 799, promossi con
le ordinanze emesse il 26 aprile 1976 dal pretore di Torino, il 19
ottobre 1976 dal pretore di Thiene, il 5 novembre 1976 dal pretore di
Siracusa, il 18 dicembre 1976 dal pretore di Volturara Appula, il 5
febbraio 1977 dal tribunale di Siena, il 2 aprile 1977 dal pretore di
Legnano, il 2 marzo 1977 dal tribunale di Enna, il 17 febbraio 1977
dal tribunale di Siracusa, il 7 febbraio 1977 dal pretore di San
Valentino in A.C., il 25 ottobre 1976 dalla Corte di cassazione, il 29
aprile 1977 dal pretore di Legnano, il 10 marzo 1977 dal pretore di
Sapri, il 14 maggio 1977 dal pretore di Muravera, il 4 febbraio 1977
dalla Corte di cassazione, il 17 giugno 1977 dal pretore di Trentola
Ducenta, l’8 luglio 1977 dal tribunale di Isernia, il 17 ottobre 1977
dal pretore di Venafro, il 29 settembre 1977 dal tribunale di Lucera,
il 17 ottobre 1977 dal tribunale di Cagliari, il 27 ottobre 1977 dal
tribunale di Lucera, il 26 agosto 1977 dal pretore di Monsummano
Terme, il 18 ottobre 1977 dal tribunale di Mistretta, il 9 dicembre
1977 dal pretore di Cassino, il 16 dicembre 1977 dal pretore di
Pignataro Maggiore, il 19 ottobre 1977 dal tribunale di Pisa, il 7
dicembre 1977 dal pretore di Borgo San Lorenzo, l’11 luglio e il 7
novembre 1977 dalla Corte di cassazione, l’11 novembre 1977 dal pretore
di Città di Castello, il 21 giugno 1977 dal pretore di San Valentino
in A.C., il 31 ottobre 1977 dal tribunale di Lecce, il 30 novembre
1977 dal pretore di Pontedera, ed iscritte ai nn. 479, 713 e 730 del
registro ordinanze dell’anno 1976; nn. 60, 159, 234, 243, 252, 258,
263, 302, 321, 366, 377, 406, 479, 535, 545, 563, 570, 574, 577 del
registro ordinanze dell’anno 1977; nn. 15, 31, 37, 49, 66, 104, 107,
126, 191, 283, 426 del registro ordinanze dell’anno 1978 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 239 dell’anno 1976; nn.
10, 17, 94, 134, 169, 183, 190, 205, 251, 265, 272, 299, 334 dell’anno
1977; nn. 32, 46, 53, 81, 87, 94, 101, 115, 121, 149, 164, 243, 327
dell’anno 1978.
Udito nella camera di consiglio del 19 dicembre 1978 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che, con le ordinanze indicate in epigrafe, sono state
proposte – in riferimento all’art. 3 Cost. – questioni di legittimità
costituzionale del primo, del secondo, del quarto, del quinto, del
sesto comma, nonché del complessivo art. 32 del r.d. 5 giugno 1939, n.
1016 (testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per
l’esercizio della caccia), così come sostituito dall’art. 10 della
legge 2 agosto 1967, n. 799.
Considerato che i relativi giudizi possono essere riuniti, data la
stretta affinità delle questioni sollevate, che riguardano tutte le
trasgressioni alle norme sull’esercizio della caccia, già punite con
la multa da lire 20.000 a lire 100.000;
che nel corso dei giudizi stessi è entrata in vigore la legge 27
dicembre 1977, n. 968 (intitolata “Principi generali e disposizioni
per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della
caccia”): la quale ha stabilito – nell’art. 31 – l’applicazione di una
serie di sanzioni amministrative, in luogo delle sanzioni penali
preesistenti, per le violazioni delle disposizioni legislative statali
e regionali sulla caccia;
e che, di conseguenza, si rende necessario restituire gli atti ai
giudici a quibus, affinché accertino se le questioni sollevate siano
tuttora rilevanti, alla stregua dei divieti e delle sanzioni vigenti
in tema di esercizio venatorio.
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti ai giudici indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1979.
F.to: GIULIO GIONFRIDA – MICHELE
ROSSANO – ANTONINO DE STEFANO –
LEOPOLDO ELIA – GUGLIELMO ROEHRSSEN –
ORONZO REALE – BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI – ALBERTO MALAGUGINI – LIVIO
PALADIN – ARNALDO MACCARONE – ANTONIO
LA PERGOLA – VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere