Ordinanza N. 40 del 1968
Corte Costituzionale
Data generale
26/04/1968
Data deposito/pubblicazione
26/04/1968
Data dell'udienza in cui è stato assunto
23/04/1968
BIAGIO PETROCELLI – Dott. ANTONIO MANCA – Prof. GIUSEPPE BRANCA –
Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO
DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof.
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI, Giudici,
1960, n. 1011, che ha conferito efficacia erga omnes all’accordo
interconfederale 18 ottobre 1950 sui licenziamenti individuali, e del
D.P.R. 11 settembre 1960, n. 1326, che ha conferito efficacia erga
omnes al contratto collettivo nazionale di lavoro 1 ottobre 1959 per i
dipendenti delle aziende grafiche ed affini, promosso con ordinanza
emessa il 26 luglio 1966 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile
vertente tra Gerardi Luigi e l’Istituto poligrafico dello Stato,
iscritta al n. 216 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 299 del 26 novembre 1966.
Udita nella camera di consiglio del 2 aprile 1968 la relazione del
Giudice Francesco Paolo Bonifacio.
Ritenuto che con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di
Roma ha sollevato alcune questioni di legittimità costituzionale
relative al D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011, nella parte in cui ha
conferito efficacia erga omnes alle disposizioni relative alla
costituzione del collegio di conciliazione e di arbitrato contenute
nell’accordo interconfederale del 18 ottobre 1950 sui licenziamenti
individuali ed al D.P.R. 11 settembre 1960, n. 1326, nella parte in cui
ha conferito efficacia erga omnes all’art. 11 del C.C.N.L. 1 ottobre
1959 per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini, in forza del
quale “per i criteri in materia di licenziamenti collettivi e
individuali valgono gli accordi interconfederali”;
che le questioni proposte dal giudice a quo riguardano: a) il
contrasto che si dovrebbe ravvisare fra le norme impugnate e l’art. 39
della Costituzione, determinato dalle funzioni assegnate alle
associazioni – sindacali per la nomina del collegio di conciliazione ed
arbitrato in tema di licenziamenti individuali; b) la violazione
dell’art. 76 della Costituzione, perché mentre nei limiti della delega
conferita al Governo dalla legge 14 luglio 1959, n. 741, rientrerebbe
la funzione del collegio (come la Corte accerto nella sentenza n. 50
del 1966), l’intervento delle organizzazioni sindacali non sarebbe da
considerare strettamente necessario a conseguire il fine indicato dal
legislatore delegante;
che l’ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e
pubblicata;
che nel presente giudizio si è costituito (atto 16 dicembre 1966)
il signor Luigi Gerardi, rappresentato e difeso dagli avvocati Aurelio
Becca e Luciano Ventura, ed è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri (atto 15 dicembre 1966), rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato; che il signor Gerardi ha concluso
chiedendo che la questione sollevata in riferimento all’art. 76 della
Costituzione venga dichiarata non fondata e che per la questione
concernente l’art. 39 della Costituzione gli atti vengano restituiti al
Tribunale perché questi ne valuti la rilevanza in relazione al
contenuto della domanda proposta con l’atto di citazione; che
l’Avvocatura ha concluso chiedendo che le questioni siano dichiarate
manifestamente infondate;
Considerato che l’ordinanza motiva il convincimento del giudice a
quo sulla rilevanza delle questioni, sicché queste risultano
ritualmente proposte;
che il D.P.R. 11 settembre 1960, n. 1326, viene impugnato solo
nella parte in cui conferendo efficacia erga omnes all’art. 11 del
C.C.N.L. 1 ottobre 1959 estende anche ai rapporti relativi ai
lavoratori grafici ed affini la procedura arbitrale prevista per i
licenziamenti individuali dall’accordo interconfederale 18 ottobre
1950, reso efficace erga omnes dal D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011;
che con la sentenza n. 50 del 1966 questa Corte escluse che il
D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011, violi l’art. 76 della Costituzione e
ciò sul presupposto che la parte dell’accordo interconfederale
riguardante il Collegio arbitrale e la sua funzione “si trova in un
nesso inscindibile con la disciplina sostanziale del licenziamento e si
incorpora in questo”;
che è del tutto evidente che questa giustificazione si estende
alle modalità della composizione e della nomina di tale collegio,
atteso che, trattandosi – come la Corte accertò in quella occasione –
di arbitrato non rituale, le norme relative non possono essere
considerate dissociabili dal complessivo scopo che il procedimento
intende raggiungere e che è stato giudicato conforme alla finalità
indicata dalla legge di delegazione;
che pertanto la questione relativa alla violazione del l’art. 76
della Costituzione deve essere dichiarata, anche sotto il profilo messo
in evidenza dall’attuale ordinanza di rimessione, manifestamente
infondata; che con sentenza n. 98 del 1967 la Corte ha dichiarata non
fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso D.P.R.
14 luglio 1960, n. 1011, in riferimento all’art. 39 della Costituzione
e con ordinanza n. 15 del 1968 la stessa questione, appunto sul
presupposto della intervenuta decisione, è stata dichiarata
manifestamente infondata;
che non sono state addotte e non sussistono ragioni che inducano a
modificare tali decisioni;
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l’art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi
innanzi alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale relative al D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011, ed al D.P.R.
11 settembre 1960, n. 1326, sollevate dall’ordinanza indicata in
epigrafe in riferimento agli artt. 76 e 39 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1968.
ALDO SANDULLI – BIAGIO PETROCELLI –
ANTONIO MANCA – GIUSEPPE BRANCA –
MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI
– GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI.