Ordinanza N. 400 del 1994
Corte Costituzionale
Data generale
23/11/1994
Data deposito/pubblicazione
23/11/1994
Data dell'udienza in cui è stato assunto
10/11/1994
Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro
FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato
GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
dott. Cesare RUPERTO;
dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi), in relazione all’art. 16 dello stesso d.P.R., promossi con
le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 10 novembre 1993 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Lecce, nel ricorso proposto da Cuppone
Antonio contro l’Intendenza di Finanza di Lecce, iscritta al n. 259
del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell’anno 1994;
2) ordinanza emessa il 26 novembre 1993 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Lecce, nel ricorso proposto da Federico
Giovanni contro l’Intendenza di Finanza di Lecce, iscritta al n. 260
del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell’anno 1994;
Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1994 il Giudice
relatore Massimo Vari.
Ritenuto che, con due ordinanze di identico contenuto, emesse il
10 novembre 1993 (R.O. n. 259 del 1994) e il 26 novembre 1993 (R.O.
n. 260 del 1994), la Commissione tributaria di primo grado di Lecce
ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione
incidentale di legittimità costituzionale dell’art. 18 del d.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi) e successive modificazioni, in relazione all’art. 16 dello
stesso d.P.R., “nella parte in cui non prevede, ai fini
dell’indennità di fine rapporto spettante ai lavoratori autonomi
senza organizzazione d’impresa (in particolare i medici generici), la
stessa detrazione prevista dall’art. 17 medesimo decreto con riguardo
all’indennità spettante ai lavoratori dipendenti e assimilati”;
che nei giudizi a quibus i ricorrenti avevano impugnato il
silenzio-rifiuto dell’amministrazione finanziaria sulle istanze di
riliquidazione della tassazione dell’indennità di fine rapporto,
corrisposta dal fondo generici ENPAM, avanzate sul presupposto che
detta indennità debba considerarsi esente da tassazione per quella
quota maturata attraverso il versamento dei contributi obbligatori da
parte dell’interessato;
che, a giudizio del remittente, “da tempo ormai la posizione del
lavoratore autonomo senza organizzazione d’impresa è assimilata a
vari fini, e principalmente ai fini fiscali, a quella del lavoratore
dipendente, tanto più quando la prestazione del lavoratore autonomo
si ricollega ad un rapporto (ed è indubbiamente tale quella del
medico generico del servizio sanitario nazionale) di collaborazione
coordinata e continuativa”;
che, a giudizio del remittente, “le ragioni individuate dalla
Corte costituzionale nella sentenza n. 178 del 1986 con riguardo ai
lavoratori dipendenti sussistono tutte anche con riferimento ai
lavoratori autonomi che concorrono con contributi previdenziali a
loro carico alla formazione dell’indennità di fine rapporto”;
che, pertanto, “la vigente disciplina appare in contrasto con il
principio di uguaglianza, stabilito dall’art. 3 della Costituzione”;
Considerato che questa Corte ha, con sentenza n. 50 del 1994,
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 18, primo comma, del d.P.R. n. 917 del 1986, sollevata in
riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, stabilendo che la
diversità del complesso degli assetti normativi nei quali ricadono
le due indennità esclude la trasponibilità di criteri regolatori
dall’uno all’altro nonché la sussistenza della denunciata disparità
di trattamento;
che, con ordinanza n. 328 del 1994, questa Corte ha dichiarato
la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dello stesso art. 18 del d.P.R. n. 917 del 1986 e
successive modificazioni, sollevata in riferimento agli artt. 3, 35,
primo comma, e 53 della Costituzione;
che, in assenza di profili e argomenti nuovi rispetto a quelli
già esaminati, tali da indurre a diversa decisione, la questione ora
proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 18 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e successive
modificazioni, in relazione all’art. 16 dello stesso d.P.R. n. 917
del 1986, sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione,
dalla Commissione tributaria di primo grado di Lecce, con le
ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VARI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 novembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA