Ordinanza N. 401 del 2001
Corte Costituzionale
Data generale
11/12/2001
Data deposito/pubblicazione
11/12/2001
Data dell'udienza in cui è stato assunto
03/12/2001
Presidente: Cesare RUPERTO;
Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY,
Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA,
Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
degli artt. 63, commi 1 e 4, e 69, comma 1, del d.P.R. 28 gennaio
1988, n. 43 (Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di
altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi
dell’art. 1, comma 1, L. 4 ottobre 1986, n. 657), promosso con
ordinanza emessa il 12 giugno 2000 dal Tribunale di Firenze nel
procedimento civile vertente tra la Vigilanza Antincendio Boschivo e
il Comune di Firenze, iscritta al n. 126 del registro ordinanze 2001
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, 1ª serie
speciale, dell’anno 2001.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 2001 il Giudice
relatore Piero Alberto Capotosti.
Ritenuto che il Tribunale di Firenze, in composizione
monocratica, con ordinanza emessa il 12 giugno 2000, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell’art. 63, comma 4, “in combinato
disposto con il primo comma e con l’art. 69, primo comma”, del d.P.R.
28 gennaio 1988, n. 43 (Istituzione del Servizio di riscossione dei
tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai
sensi dell’art. 1, comma 1, L. 4 ottobre 1986, n. 657), nella parte
in cui, rendendo applicabile la procedura per la riscossione coattiva
delle imposte dirette di cui al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, “e
in particolare gli artt. 53 e 54 di detto decreto, non consente
all’esecutato di proporre opposizione all’esecuzione innanzi
all’autorità giudiziaria ordinaria, allorché il soggetto passivo ne
contesti l’esistenza e/o l’ammontare”;
che il giudice rimettente è investito di due giudizi riuniti
aventi ad oggetto altrettante opposizioni alla riscossione coattiva
di cartelle esattoriali relative al pagamento di canoni per la
concessione in uso di beni demaniali;
che in tali giudizi, a suo avviso, troverebbe applicazione la
disciplina prevista dal d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo anteriore
alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 26 febbraio 1999,
n. 46, trattandosi di opposizioni proposte prima dell’entrata in
vigore di tale decreto, “che non è applicabile alla fattispecie, ex
art. 5 del codice di procedura civile”;
che le norme impugnate, escludendo la proponibilità
dell’opposizione all’esecuzione, determinerebbero una disparità di
trattamento, sotto il profilo della tutela giurisdizionale, tra
coloro che, in quanto tenuti al pagamento di canoni per la locazione
di beni demaniali, sono assoggettati al sistema di riscossione
esattoriale ed i soggetti passivi dell’esazione di altri crediti non
aventi natura tributaria, che invece sono sottratti a tale disciplina
e godono di una tutela giurisdizionale piena;
che tale limitazione della tutela giurisdizionale sarebbe
inoltre, secondo il giudice a quo, irragionevole, in quanto il
fondamento della disciplina contenuta nel d.P.R. n. 602 del 1973,
costituito dal preminente interesse dello Stato a riscuotere le
entrate necessarie per lo svolgimento regolare delle proprie
funzioni, non sussiste in riferimento alla riscossione di crediti non
aventi natura tributaria, con conseguente ingiustificato sacrificio
del soggetto passivo;
che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio
dell’Avvocatura generale dello Stato, che ha eccepito
l’inammissibilità e l’infondatezza della questione di legittimità
costituzionale.
Considerato che la questione di legittimità costituzionale ha ad
oggetto gli artt. 63, commi 1 e 4, e 69, comma 1, del d.P.R. n. 43
del 1988, nella parte in cui, per la disciplina della riscossione
coattiva dei canoni per l’utilizzazione dei beni del demanio
pubblico, rinviano alle disposizioni contenute nel d.P.R. n. 602 del
1973, ed in particolare agli artt. 53 e 54 di detto decreto, che non
consentono al debitore di proporre opposizione all’esecuzione;
che, in epoca anteriore alla pronuncia dell’ordinanza di
rimessione, è entrato in vigore il decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112, il quale, nel procedere al riordino del servizio
nazionale della riscossione, all’art. 68 ha disposto l’abrogazione
del d.P.R. n. 43 del 1988;
che il giudice rimettente non specifica affatto le ragioni
per le quali ritiene che, nella fattispecie sottoposta al suo esame,
la predetta abrogazione non inciderebbe sull’operatività del rinvio
alla disciplina della riscossione coattiva delle imposte dirette,
contenuto nelle disposizioni impugnate, ma si sofferma unicamente
sull’inapplicabilità delle modifiche apportate dal decreto
legislativo n. 46 del 1999 al testo originario degli artt. 53 e 54
del d.P.R. n. 602 del 1973;
che tale omissione si traduce in una carenza della
motivazione in ordine alla perdurante applicabilità delle norme
impugnate, in quanto, conformemente ad un criterio logico e temporale
di applicazione costantemente adottato dalla Corte in riferimento ad
analoghe questioni, è proprio sulla norma di rinvio che si incentra
il dubbio di costituzionalità in fattispecie come quella in esame,
la cui disciplina è assicurata mediante l’estensione dell’ambito
applicativo di disposizioni originariamente dettate in riferimento ad
altra materia (cfr. sentenze n. 26 del 1998, n. 239 del 1997,
ordinanza n. 359 del 1997);
che la carenza di indicazioni relativamente
all’applicabilità delle norme impugnate comporta un difetto di
motivazione in ordine alla rilevanza della questione, che va pertanto
dichiarata manifestamente inammissibile (cfr. ex plurimis ordinanze
n. 239 del 2001, n. 590 del 2000).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 63, commi 1 e 4, e 69, comma
1, del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (Istituzione del Servizio di
riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri
enti pubblici, ai sensi dell’art. 1, comma 1, legge 4 ottobre 1986,
n. 657), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dal Tribunale di Firenze, con l’ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l’11 dicembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola