Ordinanza N. 402 del 1998
Corte Costituzionale
Data generale
12/12/1998
Data deposito/pubblicazione
12/12/1998
Data dell'udienza in cui è stato assunto
10/12/1998
Presidente: dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo
ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv.
Fernanda CONTRI, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;
della legge della Provincia di Trento 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme
sulla espropriazione per pubblica utilità), promossi con n. cinque
ordinanze emesse il 18 febbraio, l’11 marzo (n. 2 ordinanze), il 22
aprile ed il 27 maggio 1997 dalla Corte di Appello di Trento,
rispettivamente iscritte ai nn. 190, 307, 308, 525 e 661 del registro
ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 16, 24, 36 e 41, prima serie speciale, dell’anno 1997.
Visto l’atto di intervento della Provincia di Trento;
Udito nell’udienza pubblica del 13 ottobre 1998 il giudice relatore
Riccardo Chieppa;
Udito l’avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia di Trento.
Ritenuto che la Corte d’appello di Trento, con cinque ordinanze
emesse tra il 18 febbraio ed il 27 maggio 1997, nel corso di
altrettanti giudizi di opposizione alla stima di indennità relative
ad espropri (r.o. nn. 190, 307, 308, 525 e 661 del 1997), ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 42 e 24 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale degli artt. 17, 18 e 19
della legge della Provincia di Trento 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme
sulla espropriazione per pubblica utilità), che prevedono, in
materia di espropriazione, un sistema indennitario incentrato su
parametri tabellari, senza alcun collegamento con elementi attinenti
al valore reale dell’area occupata, ciò che, ad avviso della Corte
rimettente, potrebbe condurre ad una ingiustificata compressione dei
diritti dei singoli largamente al di sotto della soglia minima del
“serio ristoro”;
che, nei casi in esame, l’indennità di cui si tratta
risulterebbe addirittura inferiore – ove si escluda l’ulteriore
abbattimento del quaranta per cento, per non essere stati i privati
interessati posti nella condizione di accettare l’indennizzo offerto,
sempre secondo la prospettazione delle anzidette ordinanze – a quella
ricavabile dall’art. 5-bis della legge statale di riforma
economico-sociale n. 359 del 1992, i cui principi prevalgono anche
sugli ordinamenti regionali e provinciali;
che, inoltre, ad avviso del collegio a quo, l’applicazione dei
criteri di cui alla impugnata normativa comporterebbe una
irragionevole discriminazione tra espropriati, titolari di proprietà
nella stessa zona, a seguito di una classificazione convenzionale,
rimessa a scelte urbanistiche disancorate dal reale valore dei
terreni;
che, infine, l’indennizzo su base tabellare, eccessivamente
rigido e vincolante per il giudice, non garantirebbe all’espropriato
una difesa che comporti in sede giudiziale la effettiva riparazione
della subita lesione del diritto;
che l’impugnativa viene estesa anche agli artt. da 11 a 16,
nonché all’art. 20 della stessa legge, in quanto strettamente
collegati ai primi, sicché la eventuale abrogazione degli artt. 17,
18 e 19, con sostituzione ad essi dell’art. 5-bis della legge n. 359
del 1992, determinerebbe un grave scoordinamento normativo ed
insormontabili difficoltà applicative, ove non accompagnata dalla
caducazione anche delle altre norme citate;
che nel giudizio introdotto con la ordinanza R.O. n. 190 del 1997
ha spiegato intervento la Provincia autonoma di Trento, che ha
chiesto che gli atti vengano rimessi al giudice a quo per un nuovo
esame della rilevanza della questione sollevata, ovvero che la stessa
sia dichiarata inammissibile od infondata.
Considerato che i giudizi, vertendo su identiche questioni, possono
essere riuniti per una decisione contestuale;
che, successivamente alla rimessione delle presenti questioni, il
legislatore provinciale di Trento è nuovamente intervenuto nella
materia de qua con la legge 11 settembre 1998, n. 10, pubblicata nel
supplemento n. 1 al Bollettino Ufficiale 15 settembre 1998, n. 38,
la quale ha apportato modifiche alla impugnata legge n. 6 del 1993;
che, in particolare, l’art. 41 della citata legge sopravvenuta,
al comma 6, ha sostituito l’art. 14 della legge provinciale n. 6 del
1993, concernente l’indennità di espropriazione per le aree
edificabili, ora determinata “dalla media aritmetica fra il valore
che le aree stesse avrebbero in una contrattazione sul libero mercato
immobiliare, come quantificato dal servizio espropriazioni, ed il
valore agricolo determinato ai sensi dell’art. 13”;
che lo stesso art. 41 della legge provinciale di Trento n. 10 del
1998, al comma 16, stabilisce che, per le indennità notificate
anteriormente alla data di entrata in vigore della legge stessa (come
nei casi sottoposti al giudice a quo), i promotori della
espropriazione ed i soggetti interessati al pagamento dell’indennità
possono, entro trenta giorni dalla medesima data, chiedere la
rideterminazione della indennità secondo la nuova disciplina;
che, alla luce del significativo mutamento intervenuto nel quadro
normativo, e avuto riguardo, in particolare, alla disposizione
transitoria che espressamente consente agli interessati la opzione
per l’applicazione della disciplina sopravvenuta, appare necessario
restituire gli atti al giudice a quo, affinché valuti la persistenza
del requisito della rilevanza della questione.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti alla Corte
d’appello di Trento.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 12 dicembre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola