Ordinanza N. 403 del 1989
Corte Costituzionale
Data generale
13/07/1989
Data deposito/pubblicazione
13/07/1989
Data dell'udienza in cui è stato assunto
05/07/1989
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO,
dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele
PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI,
prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.
Vincenzo CAIANIELLO,
avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
febbraio 1986, n.41 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 1986), e
dell’art.10 della legge 11 marzo 1988, n.67 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge
finanziaria 1988), promossi con ordinanze emesse il 26 gennaio 1989
dal Pretore di Gorizia, il 30 giugno 1988 dal Pretore di Roma (n.13
ordinanze), iscritte rispettivamente ai nn.122, 123, 124, 125, 126,
127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 e 135 del registro ordinanze
1989 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.12,
prima serie speciale, dell’anno 1989;
Visti gli atti di costituzione di Bassani Paola ed altri, Fibuno
Gabriele ed altri, Boni Mario ed altri, Spallino Vincenzo, Munarin
Felice ed altri, Bedarida Daniele ed altri, Bergamaschi Francesco ed
altri e dell’I.N.P.S. nonché gli atti di intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che il Pretore di Gorizia, con ordinanza in data 26
gennaio 1989 (ord. n.122/1989), ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento all’art.3 Cost., degli
artt. 31, legge 28 febbraio 1986, n. 41, e 10, legge 11 marzo 1988,
n.67, nella parte in cui non prevedono che, ai fini dell’erogazione
dei contributi per il servizio sanitario nazionale (c.d. “tassa sulla
salute”), il reddito derivante da lavoro “parasubordinato” sia
assoggettato alle stesse (ed inferiori) aliquote stabilite a carico
dei lavoratori subordinati;
che medesima questione, coinvolgente però soltanto l’art.31
della legge n. 41 del 1986, è stata sollevata dal Pretore di Roma
con 13 ordinanze di identico contenuto emesse il 30 giugno 1988
(pervenute il 28 febbraio 1989), in analoghi procedimenti civili
diretti all’accertamento del diritto dei c.d. medici parasubordinati
ad essere soggetti alle aliquote previste per i lavoratori
subordinati;
che si è costituito nei giudizi di cui alle ordinanze n.122 e
n. 123/89 l’I.N.P.S., rilevando l’inammissibilità e comunque
l’infondatezza della questione in relazione alla natura di lavoro
autonomo delle prestazioni dei medici specialisti-ambulatoriali verso
le unità sanitarie locali;
che i ricorrenti medici convenzionati si sono costituiti nei
giudizi di cui alle ordinanze nn.123-126, 131, 132 e 135/89 chiedendo
la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art.31 della
legge n.41 del 1986;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, a
mezzo dell’Avvocatura generale dello Stato, nei giudizi di cui alle
ordinanze n.122, 123, 127-130/89, concludendo per una pronuncia di
manifesta infondatezza;
Considerato che le suddette ordinanze sollevano questioni
identiche o comunque connesse, talché possono essere decise con
un’unica pronuncia;
che la questione di legittimità costituzionale dell’art. 31
legge n. 41 del 1986 è prospettata sotto argomenti, profili e
parametri già presi in considerazione da questa Corte con la
sentenza n. 431 del 1987 (e successive ordinanze nn.444 del 1987, 41,
595, 790, 989 del 1988, 10 e 47 del 1989) ed in particolare, per quel
che riguarda il lavoro “parasubordinato”, dall’ordinanza n. 33 del
1989;
che per quel che riguarda la questione concernente l’art. 10
legge 11 marzo 1988 n. 67, pur dovendosi ribadire “le preoccupazioni
e le perplessità” espresse con la citata sentenza n. 431 del 1987
dato il permanere, anche nella norma impugnata, di “una
caratterizzazione di incertezza e disarmonia”, va constatato il
tentativo, sul piano strettamente contingente, volto a una maggiore
uniformità nel prelievo;
che pertanto va dichiarata la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale sollevate;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, della norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 31 legge 28
febbraio 1986 n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 1986), e 10
legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 1988),
in riferimento all’art. 3 Cost., sollevate dai Pretori di Gorizia e
di Roma con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 13 luglio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI