Ordinanza N. 404 del 1989
Corte Costituzionale
Data generale
13/07/1989
Data deposito/pubblicazione
13/07/1989
Data dell'udienza in cui è stato assunto
05/07/1989
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO,
dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele
PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI,
prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.
Vincenzo CAIANIELLO,
avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in
materia di accertamento delle imposte sui redditi), promosso con
ordinanza emessa il 5 ottobre 1987 dalla Commissione tributaria di
primo grado di Novara sui ricorsi riuniti proposti da S.n.c. D.A.S.O.
ed altri contro l’Ufficio Imposte dirette di Borgomanero, iscritta al
n. 66 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell’anno
1989;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Novara,
sui ricorsi riuniti proposti da S.n.c. D.A.S.O. ed altri contro
l’Ufficio Imposte dirette di Borgomanero, e con i quali sono stati
impugnati gli avvisi di accertamento in rettifica del reddito di
impresa, ed, ai fini dell’IRPEF, le quote di partecipazione per gli
anni 1979, 1980, 1981, con ordinanza del 5 ottobre 1987, pervenuta
alla Corte costituzionale il 6 febbraio 1989 (R.O. n. 66 del 1989),
ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 54,
ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in
cui prevede la riduzione a metà delle pene pecuniarie applicabili
nei casi di mancata impugnazione dell’accertamento tributario o di
rinuncia al proposto gravame;
che, a parere della Commissione remittente risulterebbero
violati gli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, in quanto
risulterebbe violato il diritto di difesa del cittadino, nella
specie, invece, indotto a non proporre ricorso, e in quanto la
sanzione, senza alcuna motivazione, viene applicata nella misura
massima o comunque in misura diversa da quella minima;
che l’Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio
in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha
concluso per la inammissibilità della questione per difetto di
rilevanza, in quanto la Commissione, per decidere il ricorso, non
dovrebbe applicare la norma censurata, o, comunque, per la manifesta
infondatezza a seguito della analoga declaratoria di cui
all’ordinanza n. 130 del 2 febbraio 1988;
Considerato che questa Corte ha già dichiarato manifestamente
infondata la questione ora di nuovo sollevata;
che non sono dedotti motivi nuovi o diversi per una modifica
della decisione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 54, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi), in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della
Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado
di Novara con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 13 luglio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI