Ordinanza N. 404 del 1996
Corte Costituzionale
Data generale
20/12/1996
Data deposito/pubblicazione
20/12/1996
Data dell'udienza in cui è stato assunto
11/12/1996
Presidente: dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv.
Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof.
Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE,
avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero
Alberto CAPOTOSTI;
della legge della provincia di Bolzano 15 aprile 1991, n. 10
(Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie
di competenza provinciale), promosso con ordinanza emessa il 21
novembre 1995 dalla Corte d’appello di Trento nel procedimento civile
vertente tra Vieider Alois e comune di Cornedo iscritta al n. 77 del
registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 7, prima serie speciale dell’anno 1996;
Udito nella camera di consiglio del 13 novembre 1996 il giudice
relatore Renato Granata;
Ritenuto che con ordinanza del 21 novembre 1995 – emessa in un
giudizio di opposizione alla stima dell’indennizzo espropriativo di
un suolo edificatorio, effettuata in applicazione dell’art. 8, comma
1, della legge della Provincia di Bolzano 15 aprile 1991, n. 10 –
l’adita Corte di appello di Trento ha sollevato questione incidentale
di legittimità costituzionale della norma suddetta, per contrasto
con gli artt. 3, 5, 42 della Costituzione e 4 e 8 dello statuto del
Trentino-Alto Adige, in relazione all’art. 5-bis del d.-l. 11 luglio
1992, n.333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359;
che secondo il giudice a quo il criterio indennitario, per
l’espropriazione di aree fabbricabili, stabilito dalla disposizione
provinciale denunciata facendo riferimento al giusto prezzo che
avrebbe avuto l’immobile in una libera contrattazione di
compravendita ridotto del 25%, sarebbe incompatibile con la ben più
restrittiva disciplina statuale, basata sul criterio della semisomma
del valore venale e di quello dominicale ex art. 24 del d.P.R. n. 917
del 1986, con ulteriore riduzione del 40%, introdotto, dal citato
art. 5-bis del decreto-legge n. 333 del 1992; disciplina questa che
costituisce normativa di grande riforma economico-sociale e che
quindi è di obbligatoria osservanza anche per le regioni e le
provincie autonome titolari in materia di competenza legislativa
primaria;
Considerato che analoga questione è stata già decisa da questa
Corte con sentenza n. 80 del 1996, dichiarativa dell’illegittimità
costituzionale della disposizione censurata, nella parte in cui
determina l’indennità di espropriazione con criterio non adeguato a
quello stabilito dall’art. 5-bis del d.-l. 11 luglio 1992, n.333,
inserito dalla legge statale 8 agosto 1992, n.359;
che pertanto la questione è manifestamente inammissibile atteso
che la citata disposizione, nel contenuto precettivo censurato dalla
Corte rimettente, è già stata dichiarata costituzionalmente
illegittima;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 1, della legge della
provincia di Bolzano 15 aprile 1991, n. 10 (Espropriazioni per causa
di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale),
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 5 e 42 della Costituzione e 4
e 8 del d.P.R. 31 agosto 1982, n.670 (Approvazione del testo unico
delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige), dalla Corte di appello di Trento con
l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l’11 dicembre 1996.
Il Presidente: Granata
Il Redattore: Granata
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola