Ordinanza N. 406 del 1996
Corte Costituzionale
Data generale
20/12/1996
Data deposito/pubblicazione
20/12/1996
Data dell'udienza in cui è stato assunto
11/12/1996
Presidente: dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo
ZAGREBELS KY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv.
Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto
CAPOTOSTI;
comma, della legge 21 marzo 1953, n. 161 (Modificazioni al testo
unico delle leggi sulla Corte dei conti), promossi con due ordinanze
emesse il 27 settembre 1995 e il 15 maggio 1996 dalla Corte dei
conti, sezione giurisdizionale per la regione siciliana, nei giudizi
di responsabilità promossi dal procuratore regionale nei confronti
di Russello Vincenzo ed altri e di Caldara Vincenzo ed altri,
rispettivamente iscritte ai nn. 191 e 905 del registro ordinanze 1996
e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 10 e 39,
prima serie speciale, dell’anno 1996;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 novembre 1996 il giudice
relatore Riccardo Chieppa;
Ritenuto che, con due ordinanze di contenuto sostanzialmente
identico, emesse rispettivamente in data 27 settembre 1995 (r.o. n.
191 del 1996) e in data 15 maggio 1996 (r.o. n. 905 del 1996), la
Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione siciliana, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3,
secondo comma, della legge 21 marzo 1953, n. 161 (Modificazioni al
testo unico delle leggi sulla Corte dei conti) nella parte in cui non
consente, nei giudizi di responsabilità amministrativa, che le parti
possano comparire alla pubblica udienza anche a mezzo di
professionisti non abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni
superiori;
che, ad avviso del collegio rimettente, tale norma si porrebbe in
contrasto con l’art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della
ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai giudizi
pensionistici innanzi alla stessa Corte dei conti, per i quali non
opera la riserva a favore degli avvocati c.d. cassazionisti; nonché
con l’art. 24, secondo comma, della Costituzione (tale dovendosi
intendere il parametro costituzionale invocato anche nella ordinanza
r.o. n. 905 del 1996 – pur recante nel dispositivo il più generale
richiamo all’art. 24 della Costituzione – in considerazione della
specificazione contenuta nella parte motiva della stessa ordinanza)
per l’ingiustificato maggior onere che la disposizione in questione
comporterebbe per le parti private nei giudizi non pensionistici,
costringendole ad avvalersi della prestazione di avvocati c.d.
cassazionisti;
che in entrambi giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, con il patrocinio dell’Avvocatura generale
dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità o la manifesta
infondatezza della questione;
Considerato che i giudizi, in quanto concernono questioni
identiche, vanno riuniti e congiuntamente decisi;
che questa Corte, con sentenza n. 173 del 1996, ha già
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 3, secondo comma, della legge n. 161 del 1953, allora
sollevata in riferimento al solo art. 24, secondo comma, della
Costituzione;
che, non essendo stati dedotti argomenti nuovi o diversi da
quelli già esaminati, la questione ora proposta in riferimento
all’art. 24, secondo comma, della Costituzione, deve essere
dichiarata manifestamente infondata;
che, alla stregua delle affermazioni contenute nella citata
sentenza n. 173 del 1996, è, altresì, da escludere il sospetto di
vulnus all’art. 3 della Costituzione: la Corte ha, infatti, in quella
pronuncia sottolineato che la esigenza di avvalersi, per i giudizi di
responsabilità amministrativa, di un avvocato abilitato al
patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori trova fondamento
nella peculiarità della trattazione ivi svolta, e nella particolare
preparazione ed esperienza all’uopo necessaria;
che, pertanto, anche in riferimento all’art. 3 della
Costituzione, la questione deve essere dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, secondo comma,
della legge 21 marzo 1953, n. 161 (Modificazioni al testo unico delle
leggi sulla Corte dei conti) sollevate, in riferimento agli artt. 3 e
24, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione
giurisdizionale per la Regione Siciliana, con le ordinanze in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l’11 dicembre 1996.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola