Ordinanza N. 407 del 1998
Corte Costituzionale
Data generale
12/12/1998
Data deposito/pubblicazione
12/12/1998
Data dell'udienza in cui è stato assunto
10/12/1998
Presidente: dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof.
Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott.
Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA,
avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto
CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
poteri dello Stato promosso dal tribunale di Ferrara nei confronti
della Camera dei Deputati, a seguito della delibera della Camera dei
Deputati del 14 settembre 1995, relativa all’insindacabilità delle
opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi nei confronti del
prof. Achille Bonito Oliva, con ricorso depositato il 15 luglio 1998
ed iscritto al n. 97 del registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1998 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che con ordinanza in data 1-3 luglio 1998 il tribunale di
Ferrara ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla
deliberazione, adottata il 14 settembre 1995, con la quale è stata
approvata la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere
di dichiarare che i fatti per cui è in corso un procedimento civile
nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi riguardano opinioni
espresse da quest’ultimo nell’esercizio delle sue funzioni, a norma
dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;
che il tribunale, avvalendosi della facoltà prevista dall’art.
37, sesto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha designato per
essere difeso e rappresentato gli avvocati Giandomenico Falcon e
Luigi Manzi, che con atto depositato il 15 luglio 1998 hanno
presentato ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato nei termini di cui sopra, giusta procura speciale rilasciata
dal presidente del tribunale a margine del ricorso, cui è allegata
l’ordinanza del tribunale stesso;
che il giudizio civile di responsabilità pendente davanti al
tribunale di Ferrara concerne dichiarazioni espresse in un’intervista
rilasciata dal deputato Sgarbi al quotidiano “Il Giorno”, ritenute
diffamatorie dal prof. Achille Bonito Oliva;
che il tribunale di Ferrara aveva proseguito il procedimento
civile nonostante la deliberazione di insindacabilità votata dalla
Camera dei deputati, e che quest’ultima aveva proposto ricorso per
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del
tribunale di Ferrara, dichiarato ammissibile dalla Corte
costituzionale con ordinanza n. 177 del 1998;
che sollevando ricorso per conflitto di attribuzione nei
confronti della Camera dei deputati, il tribunale di Ferrara chiede
ora che la Corte dichiari che – in assenza dei presupposti stabiliti
dall’art. 68, primo comma, della Costituzione – non spetta alla
Camera deliberare l’insindacabilità delle opinioni espresse dal
deputato Sgarbi per le quali è in corso il procedimento civile
intentato dal prof. Bonito Oliva, assumendo che vi è stato un uso
distorto e arbitrario del potere valutativo della Camera, a causa del
radicale difetto di riferibilità delle dichiarazioni rilasciate dal
deputato Sgarbi alle funzioni parlamentari e della natura di mero
insulto personale delle dichiarazioni stesse; e conseguentemente
chiede sia annullata la deliberazione di insindacabilità approvata
dalla Camera, che esorbitando dall’ambito dell’ art. 68, primo comma,
della Costituzione contrasta con i principi dettati dagli artt. 101,
secondo comma, 102, primo comma, 104, primo comma, Cost., nonché
dagli artt. 3, primo comma, e 24, primo comma, Cost;
che, in particolare, il ricorrente contesta i presupposti della
deliberazione di insindacabilità e, cioè, che la prerogativa
costituzionale copra “tutti i comportamenti riconducibili
all’attività politica lato sensu intesa del parlamentare” e che la
sua ricorrenza non sia esclusa anche di fronte a giudizi
“oggettivamente pesanti”, tali da costituire, astrattamente,
possibile oggetto di illecito.
Considerato che la richiesta di riunione del presente ricorso con
quello presentato dalla Camera dei deputati nei confronti del
tribunale di Ferrara, già dichiarato ammissibile con ordinanza n.
177 del 1998, andrà valutata unitamente al merito dei ricorsi;
che in questa fase la Corte è chiamata preliminarmente a
decidere, senza contraddittorio, a norma dell’art. 37, terzo e quarto
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, se il ricorso sia
ammissibile, in quanto esista materia di un conflitto la cui
risoluzione spetti alla sua competenza, in riferimento ai requisiti
soggettivi e oggettivi richiamati dal primo comma dello stesso
articolo, impregiudicata ogni definitiva decisione anche
sull’ammissibilità;
che il tribunale di Ferrara è legittimato a sollevare il
conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente
la volontà del potere cui appartiene nell’ambito delle funzioni
giurisdizionali ad esso attribuite in relazione alla domanda di
risarcimento del danno avanzata in sede civile, in conformità al
principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo il quale
i singoli organi giurisdizionali, svolgendo le loro funzioni in
posizione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono
legittimati ad essere parte nei conflitti di attribuzione (v. da
ultimo ordinanze nn. 300, 261, 254 e 250 del 1998);
che, parimenti, la Camera dei deputati è legittimata ad essere
parte del presente conflitto, in quanto organo competente a
dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta in
ordine all’applicabilità dell’art. 68, primo comma, della
Costituzione (v., fra le tante, le ordinanze nn. 261 e 254 del 1998);
che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto, il
tribunale di Ferrara lamenta la lesione della propria sfera di
attribuzione costituzionalmente garantita, in conseguenza
dell’esercizio, ritenuto illegittimo per erroneità dei relativi
presupposti, del potere, spettante alla Camera dei deputati, di
dichiarare l’insindacabilità, a norma dell’art. 68, primo comma,
Cost., delle opinioni espresse dai propri membri nell’esercizio delle
loro funzioni (v. ordinanze nn. 300, 261 e 254 del 1998);
che dall’ordinanza e dal correlativo ricorso possono ricavarsi le
“ragioni del conflitto” e “le norme costituzionali che regolano la
materia”, come richiesto dall’art. 26 delle norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal tribunale di
Ferrara, Sezione civile, nei confronti della Camera dei deputati con
il ricorso indicato in epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della
presente ordinanza al tribunale di Ferrara, Sezione civile,
ricorrente;
b) che gli atti introduttivi del conflitto e la presente
ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati alla Camera dei
deputati entro il termine di quaranta giorni dalla comunicazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 12 dicembre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola