Ordinanza N. 410 del 1997
Corte Costituzionale
Data generale
17/12/1997
Data deposito/pubblicazione
17/12/1997
Data dell'udienza in cui è stato assunto
10/12/1997
Presidente: dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo
ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv.
Fernanda CONTRI, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale
MARINI;
di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 9 luglio 1996
dal Collegio arbitrale di Carrara nel giudizio arbitrale promosso da
Fussi Tristano contro Versilia Hotels s.r.l., iscritta al n. 1147 del
registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell’anno 1996;
Udito nella camera di consiglio del 15 ottobre 1997 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky;
Ritenuto che, nel corso di un giudizio arbitrale, essendo stato
deferito il giuramento decisorio previsto dall’art. 238 del codice di
procedura civile, il collegio, reputato il richiesto mezzo di prova
idoneo a definire il giudizio, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell’anzidetto art. 238 “così come attualmente
formulato”, in relazione ai riferimenti religiosi contenuti nella
formula del giuramento stesso;
che il collegio rimettente deduce la violazione degli artt. 3 e
19 della Costituzione che riconoscono “il diritto inviolabile di
ciascun cittadino a professare liberamente la propria fede
religiosa”, senza dover rendere note le proprie convinzioni
religiose, nonché dell’art. 24 della Costituzione che prevede il
diritto di difendere in giudizio le proprie ragioni.
Considerato che, con sentenza di questa Corte n. 334 del 1996, è
già stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della norma
impugnata nella parte relativa ai riferimenti religiosi della formula
del giuramento;
che, pertanto, impregiudicata ogni valutazione circa la
legittimazione del collegio rimettente a sollevare questione
incidentale di legittimità costituzionale, la questione proposta è
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 238 del codice di procedura
civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 19 e 24 della
Costituzione, dal collegio arbitrale di Carrara, con l’ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola