Ordinanza N. 411 del 2000
Corte Costituzionale
Data generale
31/07/2000
Data deposito/pubblicazione
31/07/2000
Data dell'udienza in cui è stato assunto
13/07/2000
Presidente: Cesare MIRABELLI;
Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI,
Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA,
Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
del decreto legislativo 29 settembre 1998, n. 360, recante
“Istituzione di una addizionale all’IRPEF, a norma dell’articolo 48,
comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato,
dall’articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191”,
promosso con ricorso della Provincia autonoma di Trento, notificato
il 16 novembre 1998, depositato in cancelleria il 25 successivo ed
iscritto al n. 44 del registro ricorsi 1998.
Udito nell’udienza pubblica del 20 giugno 2000 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte;
Udito l’avvocato Luigi Manzi per la Provincia autonoma di Trento.
Ritenuto che la Provincia autonoma di Trento, con ricorso
depositato il 16 novembre 1998, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360 (Istituzione di una addizionale
comunale all’IRPEF, a norma dell’articolo 48, comma 10, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’articolo 1, comma 10,
della legge 16 giugno 1998, n. 191), in riferimento alla competenza
statutaria della Provincia stessa in materia di finanza locale
(articoli 80, 81 e 16 dello statuto della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige e decreto legislativo di attuazione 16 marzo
1992, n. 268) e alle regole statutarie sulla finanza provinciale
(Titolo VI dello statuto speciale, e in particolare articolo 75, e
norme di attuazione di cui al decreto legislativo n. 268 del 1992),
in quanto prevede, anche in relazione alla addizionale spettante ai
comuni della Provincia di Trento in sostituzione del gettito dei nove
decimi spettante alla Provincia sulla corrispondente quota
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), una fase
transitoria nella quale i proventi dell’addizionale stessa, anziché
essere destinati ai comuni della Provincia, sono collocati in un
fondo nazionale, gestito in sede ministeriale, e distribuiti ai
comuni secondo regole nazionali, che in sostanza escluderebbero i
comuni trentini dalla percezione del tributo loro spettante;
che il d.lgs. n. 360 del 1998, all’art. 1, statuisce una
addizionale comunale all’IRPEF – destinata ai comuni ove i soggetti
passivi dell’imposta hanno il domicilio fiscale – composta da una
parte fissa (o aliquota base), sostanzialmente detratta dall’IRPEF e
determinata a livello centrale, e una parte variabile determinata dal
singolo comune;
che la disposizione censurata, nel disciplinare
l’applicazione transitoria della normativa per il periodo successivo
alla istituzione dell’addizionale, stabilisce che i proventi
dell’addizionale comunale “vengono ripartiti fra i comuni dal
Ministero dell’interno in misura proporzionale ai trasferimenti
erariali aggiuntivi richiamati al comma 1”, il che vuol dire
proporzionalmente ai trasferimenti disposti dalla normativa statale
in materia di finanziamento delle funzioni trasferite ai comuni;
che, ad avviso della Provincia autonoma ricorrente, tale
previsione si risolverebbe, anziché in un incremento delle risorse
comunali, in una drastica riduzione dei fondi a disposizione, nella
Provincia stessa, sia della finanza locale che della finanza
provinciale: infatti, da un lato, la qualificazione di parte
dell’IRPEF come addizionale comunale comporterebbe la corrispondente
riduzione dei nove decimi di questa parte di spettanza provinciale;
d’altro lato, il gettito dell’addizionale, usando il parametro dei
trasferimenti erariali aggiuntivi, sarebbe solo in minima parte
destinato ai comuni trentini, finendo per lo più in altri comuni;
che la Provincia autonoma lamenta ancora l’accentramento
della determinazione dei parametri di attribuzione del gettito, in
violazione anche della esclusiva competenza provinciale in materia di
finanza locale;
che la ricorrente, opinando che il legislatore statale abbia
creato inconsapevolmente il denunciato problema di coordinamento con
le competenze delle Province autonome, dichiara di aver proposto
all’attenzione del Governo un progetto di modifica della norma, e di
aver presentato ricorso a soli fini cautelari;
che, con memoria dell’11 gennaio 1999, la Provincia autonoma
di Trento ha fatto presente che la modifica da essa proposta al
Governo è stata “sostanzialmente” accolta nell’art. 31, comma 2,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per
la stabilizzazione e lo sviluppo), e che, in virtù della
sopravvenienza di tale norma, la Provincia ritiene che l’impugnato
art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 360 del 1998 non potrà essere
applicato alla Provincia autonoma di Trento né per il futuro, né
per il passato, e chiede quindi che la Corte dichiari cessata la
materia del contendere.
Considerato che la Provincia autonoma di Trento ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 2,
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, il quale prevede
un secondo periodo transitorio dell’istituzione dell’addizionale
comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nel
quale i proventi dell’addizionale stessa, anziché essere destinati,
per quanto di competenza, ai comuni della Provincia ricorrente
direttamente o per il tramite della Provincia, sono invece collocati
in un fondo nazionale, gestito in sede ministeriale, e distribuiti ai
comuni secondo regole nazionali che finirebbero sostanzialmente con
l’escludere i comuni trentini dalla percezione dei tributi loro
spettanti;
che la Provincia autonoma lamenta la violazione della propria
esclusiva competenza in materia di finanza locale, sancita dagli
artt. 80, 81 e 16 dello statuto di autonomia e dalle relative norme
di attuazione, in particolare quelle di cui al d.lgs. 16 marzo 1992,
n. 268, e altresì la violazione della propria autonomia finanziaria,
garantita dal Titolo VI dello statuto speciale, e in particolare
dall’articolo 75, e dalle norme di attuazione di cui al d.lgs. n. 268
del 1992, in quanto verrebbero sottratti alla Provincia, senza che
siano destinati ai suoi comuni, i nove decimi della parte di IRPEF
destinata ad integrare l’addizionale;
che con memoria dell’11 gennaio 1999 la Provincia ricorrente
ha chiesto che questa Corte dichiari cessata la materia del
contendere, ritenendo “sostanzialmente” accolte le proprie doglianze
con l’entrata in vigore dell’articolo 31, comma 2, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, che stabilisce il versamento dell’addizionale
in questione direttamente, tra l’altro, alla Provincia autonoma di
Trento, la quale dovrà poi provvedere ai trasferimenti finanziari ai
propri comuni;
che, per effetto della sopravvenienza di tale norma, come
riconosciuto dalla Provincia ricorrente, sono venuti meno i motivi
della controversia e l’interesse della Provincia autonoma di Trento
ad ottenere una pronuncia di questa Corte.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 31 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola