Ordinanza N. 414 del 1996
Corte Costituzionale
Data generale
24/12/1996
Data deposito/pubblicazione
24/12/1996
Data dell'udienza in cui è stato assunto
11/12/1996
Presidente: dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo
ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv.
Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto
CAPOTOSTI;
del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia
di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), come
modificati a seguito del d.P.R. 5 giugno 1993, n.171, promosso con
ordinanza emessa il 27 ottobre 1995 dalla Corte d’appello di Firenze
nel procedimento penale a carico di Bigoni Alessio iscritta al n.
723 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell’anno 1996;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 novembre 1996 il giudice
relatore Renato Granata;
Ritenuto che nel corso del procedimento penale nei confronti di
Bigoni Alessio imputato del delitto di cui all’art. 73 del d.P.R. 9
ottobre 1990, n. 309 perché senza la prescritta autorizzazione aveva
coltivato due piante di canapa indiana, la Corte d’appello di Firenze
– in sede di rinvio dopo la pronuncia della Corte di cassazione del
14 febbraio 1995 che aveva annullato la sentenza del giudice per le
indagini preliminari presso il tribunale di Arezzo dichiarativa del
non luogo a procedere per non essere il fatto più previsto dalla
legge come reato – ha sollevato d’ufficio, con ordinanza del 27
ottobre 1995, questione incidentale di legittimità costituzionale
degli artt. 28, 73 e 75 del d.P.R. n. 309 del 1990 cit., come
modificati a seguito del d.P.R. n. 171 del 1993, nella parte in cui
non prevede che anche la coltivazione di (piante da cui si
estraggono) sostanze stupefacenti – oltre che l’importazione,
l’acquisto o la detenzione – venga punita soltanto con sanzioni
amministrative se finalizzata all’uso personale della sostanza;
che in particolare la Corte d’appello rimettente lamenta la
violazione del principio di eguaglianza (art. 3, primo comma, della
Costituzione) sotto il profilo che per condotte ugualmente
caratterizzate dalla destinazione della sostanza all’uso personale
(coltivazione da un lato e acquisto, importazione e detenzione
dall’altro) sarebbe previsto un trattamento sanzionatorio
diversificato;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato chiedendo
che la questione sia dichiarata manifestamente infondata;
Considerato che questa Corte con sentenza n.360 del 1995 ha già
giudicato non fondata tale questione ritenendo in particolare la non
comparabilità della condotta delittuosa, prevista dalla disposizione
censurata, con alcuna di quelle allegate come tertium comparationis e
quindi escludendo che possa ravvisarsi la denunciata disparità di
trattamento;
che successivamente la medesima questione è stata dichiarata
manifestamente infondata con ordinanza n.150 del 1996;
che la Corte rimettente non introduce argomenti nuovi, né
prospetta profili diversi di censura;
che quindi la questione è manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 28, 73 e 75 del d.P.R. 9 ottobre 1990,
n.309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), come
modificati a seguito del d.P.R. 5 giugno 1993, n.171, sollevata, in
riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione, dalla Corte
d’appello di Firenze con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l’11 dicembre 1996.
Il Presidente e redattore: Granata
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 dicembre 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola