Ordinanza N. 414 del 1997
Corte Costituzionale
Data generale
17/12/1997
Data deposito/pubblicazione
17/12/1997
Data dell'udienza in cui è stato assunto
10/12/1997
Presidente: prof. Francesco GUIZZI;
Giudici: prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv.
Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof.
Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE,
avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto
CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
di procedura civile e degli articoli da 2-bis a 2-octies della legge
31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), promosso con
ordinanza emessa il 17 gennaio 1997 dal pretore di Locri, sezione
distaccata di Siderno, nel procedimento civile vertente tra la
custodia giudiziaria sui beni dell’impresa edile Archina Rocco Carlo
e Furfaro Sandro, iscritta al n. 101 del registro ordinanze 1997 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima
serie speciale, dell’anno 1997;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 novembre 1997 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky;
Ritenuto che il pretore di Locri, sezione distaccata di Siderno,
adi’to con ricorso proposto dall’amministratore di beni sottoposti a
sequestro di prevenzione, avverso l’esecuzione promossa da un
creditore del prevenuto sugli stessi beni sottoposti a sequestro, per
credito anteriore al relativo decreto, ha sollevato, con ordinanza
del 17 gennaio 1997, questione di legittimità costituzionale
dell’art. 514 cod. proc. civ. e degli articoli da 2-bis a 2-octies
della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), in
riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 42 della Costituzione;
che il rimettente – sul rilievo che la finalità del sequestro è
di anticipare la successiva confisca di prevenzione, cosicché
dovrebbe essere assicurata la sostanziale indisponibilità dei beni
fino alla definizione del procedimento preventivo, rispetto ad azioni
esecutive basate su pretese di terzi – osserva che né l’art. 514
cod. proc. civ. (sulle cose mobili assolutamente impignorabili), né
gli articoli da 2-bis a 2-octies della legge n. 575 del 1965 (che
regolano la misura di prevenzione patrimoniale), prevedono un
esplicito divieto di azioni esecutive sui beni sequestrati;
che, pur essendo coerente con la ratio della legislazione in
materia l’impignorabilità assoluta dei beni sottoposti a sequestro
di prevenzione, la mancanza di un’esplicita disposizione in tale
senso, ad avviso del giudice a quo, dovrebbe portare al rigetto
dell’opposizione all’esecuzione proposta dall’amministratore dei
beni;
che pertanto il giudice solleva questione di costituzionalità
degli articoli sopra menzionati, “nella parte in cui non prevedono
l’impignorabilità assoluta dei beni mobili sottoposti a sequestro
quale misura di prevenzione di carattere patrimoniale”;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso per l’inammissibilità e l’infondatezza della
questione;
Considerato che nell’ordinanza di rinvio il giudice rimettente non
ha fornito alcuna motivazione in ordine alle ragioni che lo portano a
dubitare della costituzionalità delle norme impugnate, limitandosi a
enunciare le disposizioni costituzionali che assume essere violate;
che l’esatta individuazione dei termini della questione è
altresì preclusa dal contenuto contraddittorio della richiesta
declaratoria di incostituzionalità, diretta a escludere la tutela
dei terzi creditori che agiscono in executivis sui beni sottoposti a
sequestro di prevenzione, ma invocando parametri costituzionali che
paiono rivolti alla garanzia processuale e sostanziale degli stessi
soggetti terzi;
che gli indicati difetti argomentativi in ordine ai termini e ai
profili della questione impediscono che alla stessa possa darsi
ingresso nel giudizio costituzionale;
che pertanto la questione deve essere dichiarata inammissibile
per difetto di motivazione dell’ordinanza che la propone (tra molte,
ordinanze n. 435 e n. 229 del 1996; sentenza n. 79 del 1996);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 514 cod. proc. civ. e degli
articoli da 2-bis a 2-octies della legge 31 maggio 1965, n. 575
(Disposizioni contro la mafia), sollevata, in riferimento agli artt.
2, 3, 24 e 42 della Costituzione, dal pretore di Locri, sezione
distaccata di Siderno, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1997.
Il Presidente: Guizzi
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola