Ordinanza N. 415 del 1989
Corte Costituzionale
Data generale
18/07/1989
Data deposito/pubblicazione
18/07/1989
Data dell'udienza in cui è stato assunto
06/07/1989
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
CAIANIELLO,
prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;
legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo
dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria
delle opere abusive) e dell’art. 8-quater del decreto legge 23 aprile
1985, n. 146 (Proroga di alcuni termini di cui alla legge 28 febbraio
1985, n. 47) convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985,
n. 298, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 17 ottobre 1988 dal Pretore di Sorrento
nel procedimento penale a carico di De Grecorio Giovanni, iscritta al
n. 40 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale dell’anno 1989;
2) ordinanza emessa il 31 ottobre 1988 dal Pretore di Sorrento
nel procedimento penale a carico di Ercolano Antonino ed altri,
iscritta al n. 41 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale
dell’anno 1989;
Visto l’atto d’intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice
relatore Renato Dell’Andro;
Ritenuto che il Pretore di Sorrento, con le ordinanze indicate in
epigrafe, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 Cost., questione di
legittimità costituzionale degli artt. 13 e 22 della legge 28
febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
edilizie) e dell’art. 8-quater del decreto legge 23 aprile aprile
1985, n. 146 (Proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio
1985, n. 47) “nella parte in cui, gli uni non estendono il beneficio
dell’estinzione del reato di costruzione edilizia abusiva conseguente
al rilascio di concessione in sanatoria anche nel caso in cui
l’opera, originariamente abusiva, sia stata demolita
dall’interessato, l’altro limita il beneficio della non
perseguibilità in qualunque sede e, quindi, anche in sede penale, a
coloro i quali abbiano demolito l’opera abusiva entro il 22 giugno
1985 senza estenderlo anche a coloro i quali abbiano proceduto alla
demolizione successivamente a tale data”;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;
Considerato che, per l’identità delle questioni, i giudizi
possono essere riuniti;
che, identica questione di legittimità costituzionale è già
stata dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 167 del
1989, la quale, fra l’altro, ha ritenuto che gli artt. 13 e 22 della
legge n. 47 del 1985 devono essere interpretati nel senso che
l’estinzione del reato di costruzione edilizia abusiva si verifica
anche a favore di chi abbia demolito il manufatto, sempre che si
tratti di costruzione che, se non demolita, avrebbe potuto ottenere
la concessione in sanatoria ai sensi dell’art. 13 cit., in quanto non
incompatibile con gli strumenti urbanistici;
che la stessa sentenza ha anche precisato che il Sindaco, sulla
base della documentazione in suo possesso, è tenuto ad accertare la
compatibilità del manufatto demolito con i predetti strumenti
urbanistici ed a rilasciare, in caso d’accertamento positivo,
certificazione di conformità, agli stessi strumenti;
che nelle ordinanze di rimessione non sono prospettati argomenti
nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con la
precitata decisione;
che, pertanto, la sollevata questione di legittimità
costituzionale va dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 22 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo
dell’attività urbanistico- edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria
delle opere abusive) e dell’art. 8 quater del decreto legge 23 aprile
1985, n. 146 (Proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio
1985, n. 47) sollevata, in riferimento all’art. 3 Cost., dal Pretore
di Sorrento con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL’ANDRO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 18 luglio 1989.
Il cancelliere: DI PAOLA