Ordinanza N. 415 del 1997
Corte Costituzionale
Data generale
17/12/1997
Data deposito/pubblicazione
17/12/1997
Data dell'udienza in cui è stato assunto
10/12/1997
Presidente: prof. Francesco GUIZZI;
Giudici: prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv.
Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof.
Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE,
avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto
CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
comma, numero 1) del codice penale, promosso con ordinanza emessa il
10 febbraio 1997 dal pretore di Venezia, sezione distaccata di
Chioggia, nel procedimento penale a carico di Nordio Gino, iscritta
al n. 187 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell’anno
1997;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 novembre 1997 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky;
Ritenuto che con ordinanza del 10 febbraio 1997 emessa nel corso di
un giudizio penale, il pretore di Venezia, sezione distaccata di
Chioggia, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29 e 42 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art.
649, primo comma, numero 1) del codice penale, nella parte in cui,
prevedendo per taluni reati contro il patrimonio una causa di non
punibilità a favore del coniuge “non legalmente separato”, include
nel proprio ambito di applicazione anche il caso in cui sia in corso
un procedimento di separazione personale nel quale siano stati
adottati i provvedimenti provvisori da parte del presidente del
tribunale a norma dell’art. 708 cod. proc. civ., ovvero sia stata
pronunciata sentenza di separazione non ancora passata in giudicato;
che, ad avviso del giudice a quo, una volta individuata la ratio
della speciale causa di non punibilità di taluni reati contro il
patrimonio nella “presunzione di una comunanza di interessi (tra i
coniugi) che assorbe il fatto delittuoso”, secondo l’enunciato
contenuto nella sentenza n. 423 del 1988 della Corte costituzionale,
la disposizione denunciata non troverebbe più giustificazione quando
quella presunzione non sia più ravvisabile a causa di vicende
processuali che, anche se non esaurite – come nel caso di
provvedimento provvisorio ex art. 708 cod. proc. civ., o anche di
sentenza non ancora passata in giudicato -, rappresentano indici del
venir meno di quel presupposto di “comuni interessi” tra i coniugi;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, che, nell’assunto dell’analogia tra la questione odierna e
quella definita con la sentenza n. 423 del 1988 della Corte
costituzionale, ha richiamato l’atto di intervento allora depositato
nel relativo giudizio costituzionale, concludendo per l’infondatezza
della questione;
Considerato che nell’ordinanza di rimessione il giudice a quo non
indica gli elementi della concreta fattispecie portata al suo
giudizio, limitandosi a prospettare il contrasto tra la norma
denunciata e i parametri costituzionali invocati;
che tale carenza di motivazione in ordine alla incidenza della
questione rispetto al giudizio principale assume ulteriore rilievo in
presenza di una prospettazione cumulativa dei casi che il rimettente
vorrebbe escludere dall’ambito di applicazione della causa di non
punibilità (procedimento di separazione personale in fase di
provvedimenti presidenziali temporanei ex art. 708 cod. proc. civ.,
ovvero sentenza conclusiva del giudizio ma non ancora definitiva);
che l’ordinanza di rinvio non consente pertanto di valutare la
rilevanza della proposta questione di costituzionalità, cosicché
essa deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (tra molte,
ordinanze n. 424 e n. 219 del 1996);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 649, primo comma, numero 1) del
codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29 e 42 della
Costituzione, dal pretore di Venezia, sezione distaccata di Chioggia,
con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1997.
Il Presidente: Guizzi
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola