Ordinanza N. 416 del 1997
Corte Costituzionale
Data generale
17/12/1997
Data deposito/pubblicazione
17/12/1997
Data dell'udienza in cui è stato assunto
10/12/1997
Presidente: dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo
ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv.
Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto
CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l’11 dicembre 1996
dal pretore di Brescia nel procedimento penale a carico di Minelli
Gianfranco, iscritta al n. 89 del registro ordinanze 1997 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima
serie speciale, dell’anno 1997;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 novembre 1997 il giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il pretore di Brescia, dopo aver rilevato che le
Sezioni unite della Corte di cassazione, nel dirimere il precedente
contrasto sul punto, hanno affermato che la conversione delle pene
pecuniarie per insolvibilità del condannato non può aver luogo in
ipotesi di irreperibilità del medesimo, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell’art. 660 del codice di procedura
penale, nella parte in cui, appunto, non consente la conversione
delle pene pecuniarie non recuperate per insolvibilità del
condannato nel caso in cui quest’ultimo risulti irreperibile;
che a parere del giudice a quo la norma impugnata si porrebbe in
contrasto:
con l’art. 3 della Costituzione, in quanto determina una
disparità di trattamento tra chi non si sottrae alla esecuzione
della pena e chi si è reso irreperibile, generando al tempo stesso
un trattamento deteriore per il condannato irreperibile destinatario
di un ordine di carcerazione, rispetto al condannato a pena
pecuniaria ugualmente irreperibile;
con gli artt. 27 e 112 della Costituzione, giacché produce di
fatto una sospensione sine die della esecuzione della pena, in
ragione di una scelta libera e insindacabile del condannato;
con l’art. 112 della Costituzione, in quanto tanto la richiesta
che il procedimento di conversione finiscono per essere condizionati
da circostanze eteroprocessuali che rendono l’uno e l’altra di fatto
discrezionali;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione si dichiarata non fondata;
Considerato che la competenza a provvedere in ordine alla
conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del
condannato spetta, in via esclusiva, al magistrato di sorveglianza,
sicché solo quest’ultimo organo è chiamato a fare applicazione
della norma oggetto di impugnativa;
che, d’altra parte, come emerge dalla stessa ordinanza di
rimessione, gli atti sono stati nella specie trasmessi alla
cancelleria del giudice dell’esecuzione al limitato “fine di
reiterare le ricerche per il rintraccio del condannato”, con l’ovvia
conseguenza che il giudice a quo non risulta investito di alcun
giudizio né è tenuto ad adottare alcuna decisione rispetto alla
quale sola potrebbe profilarsi il pur dedotto nesso di
pregiudizialità costituzionale;
che, pertanto, la questione proposta deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 660 del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27 e 112 della
Costituzione, dal pretore di Brescia con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola