Ordinanza N. 418 del 1997
Corte Costituzionale
Data generale
17/12/1997
Data deposito/pubblicazione
17/12/1997
Data dell'udienza in cui è stato assunto
10/12/1997
Presidente: dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo
ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv.
Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto
CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
degli artt. 300 e 330 del codice di procedura civile, promosso con
ordinanza emessa il 27 marzo 1996 dalla Corte di cassazione nel
procedimento civile vertente tra Privitera Angelo e la provincia
regionale di Catania ed altri, iscritta al n. 4 del registro
ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 5, prima serie speciale, dell’anno 1997;
Udito nella camera di consiglio del 26 novembre 1997 il giudice
relatore Cesare Ruperto;
Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza emessa il 27
marzo 1996 (pervenuta alla Corte costituzionale il 9 gennaio 1997),
ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato
disposto degli artt. 300 e 330 del codice di procedura civile,
secondo cui, in caso di mancata dichiarazione o notificazione, a cura
del procuratore, della morte della parte da lui assistita,
verificatasi anteriormente alla chiusura della discussione, l’atto
d’impugnazione è validamente notificato al domicilio del procuratore
stesso;
che il rimettente prospetta una possibile lesione del diritto di
difesa dei successori della parte colpita dall’evento interruttivo, i
quali potrebbero risentire gli effetti di una decisione ad essi
pregiudizievole ove il procuratore omettesse di informarli della
prosecuzione del giudizio;
Considerato che il sollevato dubbio di legittimità costituzionale
coglie solo uno dei molteplici profili enucleabili dal sistema
costituito dagli artt. 285, 286, 299, 300, 328 e 330 cod. proc. civ.,
concernente gli effetti degli eventi interruttivi sul corso del
processo;
che, inoltre, la rimettente muove dall’ipotesi di un eventuale
inadempimento del procuratore alle obbligazioni del mandatario, per
ipotizzare un altrettanto eventuale pregiudizio dei successori del
soggetto rappresentato, derivante da un giudicato formatosi a loro
insaputa e contro il quale non sarebbe esperibile il rimedio ex art.
404 cod. proc. civ.;
che, infine, viene chiesto un intervento della Corte vo’lto a
modificare la vigente normativa nel senso dell’immediata efficacia
interruttiva dell’evento, o “quanto meno” della limitazione
dell’ultrattività della procura ad litem entro il grado di giudizio
in cui si è prodotto l’evento stesso;
che in subiecta materia, proprio a fronte di censure in ordine
all’omessa previsione di un’automatica interruzione del processo,
questa Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità di questioni
implicanti la scelta tra più soluzioni possibili e prospettate in
modo ancipite attraverso la prefigurazione di un duplice possibile
esito correttivo (v. ordinanza n. 222 del 1995);
che tale intrinseca incertezza della prospettazione è resa
ulteriormente evidente dal richiamo all’asserita mancanza di uno
strumento di tutela per i detti successori, a fronte della norma di
cui all’ex art. 404 cod. proc. civ., sulla quale parrebbe anche
indirizzarsi nella sostanza la censura, peraltro motivata senza mai
evocare espressamente l’art. 24 della Costituzione;
che, pertanto, la proposta questione è manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 300 e
330 del codice di procedura civile, sollevata dalla Corte di
cassazione, con l’ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola