Ordinanza N. 419 del 1989
Corte Costituzionale
Data generale
18/07/1989
Data deposito/pubblicazione
18/07/1989
Data dell'udienza in cui è stato assunto
06/07/1989
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
CAIANIELLO,
avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
lett. b), della legge 27 maggio 1959, n. 324 (Miglioramenti economici
al personale statale in attività ed in quiescenza); della legge 3
marzo 1960, n. 185 (Modifica della legge 27 maggio 1959, n. 324,
recante miglioramenti economici al personale statale in attività ed
in quiescenza);
degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione
del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore
dei dipendenti civili e militari dello Stato); dell’art. 7, comma
primo, della legge 29 aprile 1976, n. 177 (Collegamento delle
pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni.
Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e
degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza) e
della legge 20 marzo 1980, n. 75 (Proroga del termine previsto
dall’art. 1 della legge 6 dicembre 1979, n. 610, in materia di
trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in
servizio ed in quiescenza; norme in materia di computo della
tredicesima mensilità e di riliquidazione dell’indennità di
buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell’articolo 6
della legge 29 aprile 1976, n. 177, sul trasferimento degli assegni
vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione),
promosso con ordinanza emessa il 15 dicembre 1988 dal Tribunale
amministrativo regionale per l’Abruzzo – Sez. staccata di Pescara –
sul ricorso proposto da Palombaro Rosa contro l’ E.N.P.A.S., iscritta
al n. 97 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell’anno
1989;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo,
con ordinanza 15 dicembre 1988 (R.O. n. 97 del 1989), ha sollevato
questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt.
1, 3, 4, 35, 36, 38, 97 e 98 della Costituzione, dell’art. 1, comma
terzo, lett. b), della legge 27 maggio 1959, n. 344, in relazione
alla legge 3 marzo 1960, n. 185; degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29
dicembre 1973, n. 1032; dell’art. 7, comma primo, della legge 29
aprile 1976, n. 177; della legge 20 marzo 1980, n. 75; nella parte in
cui escludono la indennità integrativa speciale dal computo della
base contributivo – retributiva da considerarsi ai fini della
liquidazione dell’indennità di buonuscita;
Considerato che questa Corte ha già dichiarato inammissibili (e
poi manifestamente inammissibili), censurandosi una scelta riservata
alla discrezionalità legislativa, analoghe questioni di legittimità
costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97
della Costituzione (Sentenza n. 220 del 1988; Ordinanze nn. 641, 869,
1070, 1072 del 1988);
che, sebbene abbia fatto riferimento a nuovi parametri (artt. 1,
4, 35 e 98 della Costituzione), il giudice a quo non ha motivato
sulla incidenza di essi nel giudizio e sostanzialmente si è limitato
a chiedere la declaratoria d’illegittimità costituzionale delle
norme impugnate per non avere il legislatore raccolto l’invito della
Corte (Sentenza n. 220 del 1988) a procedere all’omogeneizzazione dei
trattamenti di quiescenza nell’ambito del pubblico impiego;
Considerato che, pertanto, non sono allegati nuovi profili
d’incostituzionalità, mentre permane pressante l’invito
all’intervento del legislatore, sia pur graduale nei modi e nei tempi
anche in considerazione delle esigenze finanziarie connesse alla
riforma generale dei trattamenti di quiescenza;
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 1, comma terzo, lett. b), della legge 27
maggio 1959, n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in
attività ed in quiescenza), in relazione alla legge 3 marzo 1960, n.
185 (Modifica della legge 27 maggio 1959, n. 324, recante
miglioramenti economici al personale statale in attività ed in
quiescenza); degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032
(Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni
previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato);
dell’art. 7, comma primo, della legge 29 aprile 1976, n. 177
(Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle
retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del
personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti
di previdenza); della legge 20 marzo 1980, n. 75 (Proroga del termine
previsto dall’articolo 1 della legge 6 dicembre 1979, n. 610, in
materia di trattamento economico del personale civile e militare
dello Stato in servizio ed in quiescenza; norme in materia di computo
della tredicesima mensilità e di riliquidazione dell’indennità di
buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell’articolo 6
della legge 29 aprile 1976, n. 177, sul trasferimento degli assegni
vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione),
sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo con
ordinanza 15 dicembre 1988, (R.O. n. 97 del 1989), in riferimento
agli artt. 1, 3, 4, 35, 36, 38, 97 e 98 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 18 luglio 1989.
Il cancelliere: DI PAOLA