Ordinanza N. 419 del 1997
Corte Costituzionale
Data generale
17/12/1997
Data deposito/pubblicazione
17/12/1997
Data dell'udienza in cui è stato assunto
10/12/1997
Presidente: dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo
ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv.
Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto
CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
comma, della legge 22 agosto 1985, n. 450 (Norme relative al
risarcimento dovuto dal vettore stradale per perdita o avaria delle
cose trasportate), promosso con ordinanza emessa il 18 novembre 1996
dal pretore di Forlì, nel procedimento civile vertente tra la Ditta
Greco s.d.f. e la Bartolini s.p.a., iscritta al n. 137 del registro
ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 14, prima serie speciale, dell’anno 1997.
Udito nella camera di consiglio del 26 novembre 1997 il giudice
relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio di responsabilità per i
danni conseguenti alla perdita di merci trasportate per conto terzi,
promosso dalla s.d.f. Greco contro la Bartolini s.p.a., il pretore di
Forlì, con ordinanza del 18 novembre 1996, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell’art. 1, secondo comma, della legge
22 agosto 1985, n. 450, nella sua originaria formulazione (“Per i
trasporti di merci su strada esenti dall’obbligo delle tariffe a
forcella, l’ammontare del risarcimento non può essere superiore,
salvo diverso patto scritto antecedente alla consegna delle merci al
vettore, a lire 12.000 per chilogrammo di peso lordo perduto o
avariato”), nella parte in cui non eccettua dalla limitazione della
responsabilità del vettore per i danni derivanti da perdita o avaria
delle cose trasportate il caso di dolo o colpa grave;
che, ad avviso del giudice rimettente, le stesse argomentazioni
svolte nella sentenza di questa Corte n. 420 del 1991, che ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale in parte qua del primo
comma dell’art. 1 della legge n. 450 del 1985, “devono valere,
stante l’identità della ratio che le sottende, anche per l’ipotesi
dei trasporti di merci su strada esenti dall’obbligo delle tariffe a
forcella previsti dal secondo comma dell’art. 1 della legge n.
450/1985, applicabile alla fattispecie in esame”.
Considerato che l’ordinanza di rimessione, in ordine all’oggetto
del giudizio a quo, si limita a riferire che “la ditta Greco s.d.f.
… conveniva in giudizio … la ditta Bartolini s.p.a. …
chiedendone la condanna al pagamento della somma di L. 4.155.450,
pari al valore effettivo di due colli di merci, del peso totale di
kg. 17, affidati da essa attrice alla convenuta in data 28 marzo 1991
per il trasporto … mai giunti a destinazione”;
che, in ordine alla normativa applicabile per la definizione del
giudizio a quo, il giudice rimettente si limita ad affermare che la
fattispecie, “per il principio della successione delle leggi nel
tempo, è disciplinata dall’art. 1, secondo comma, legge 22 agosto
1985 n. 450 nella sua originaria formulazione vigente all’epoca in
cui si è realizzato il fatto produttivo del danno di cui è causa”;
che tale affermazione del pretore rimettente, in ordine alla
disciplina applicabile alla fattispecie concreta, non risulta
suffragata da alcuna indicazione in merito all’iscrizione del vettore
nell’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di
terzi ed all’eventuale esistenza del patto scritto antecedente alla
consegna delle merci al vettore di cui al secondo comma dell’art. 1
della legge n. 450 del 1985;
che la motivazione della non manifesta infondatezza della
questione sollevata è svolta per relationem attraverso il mero
rinvio alla sentenza n. 420 del 1991, la quale aveva ad oggetto il
primo comma dell’art. 1 della legge n. 450 del 1985, recante una
diversa disciplina che questa Corte ha già ritenuto non assimilabile
a quella contenuta nel secondo comma, che, diversamente dal primo, fa
salva la determinazione convenzionale dell’ammontare dei danni
risarcibili, in sostituzione dell’indennizzo legale (sentenza n. 64
del 1993; ordinanza n. 272 del 1993);
che nell’ordinanza di rimessione non vengono indicate le ragioni
che suggerirebbero di estendere le argomentazioni svolte nella
sentenza n. 420 del 1991 – per motivare la dichiarazione
d’incostituzionalità parziale del primo comma – alla questione di
legittimità costituzionale del secondo comma, e di superare la
constatazione (richiamata da ultimo nell’ordinanza n. 69 del 1997)
dell’eterogeneità delle discipline del limite risarcitorio nelle due
ipotesi contemplate dall’art. 1 della legge n. 450 del 1985;
che pertanto è del tutto carente la motivazione sia sul punto
della rilevanza sia sul punto della non manifesta infondatezza della
questione sollevata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 1, secondo comma, della legge
22 agosto 1985, n. 450 (Norme relative al risarcimento dovuto dal
vettore stradale per perdita o avaria delle cose trasportate), nel
testo vigente anteriormente alla modifica introdotta con d.-l. 29
marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, nella legge 27
maggio 1993, n. 162, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41
della Costituzione, dal pretore di Forlì con l’ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola