Ordinanza N. 42 del 1970
Corte Costituzionale
Data generale
20/03/1970
Data deposito/pubblicazione
20/03/1970
Data dell'udienza in cui è stato assunto
11/03/1970
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI
– Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO
– Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE –
Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
primo e comma secondo (primo periodo), del codice di procedura penale,
promosso con ordinanza emessa il 22 ottobre 1968 dal pretore di Modena
nel procedimento penale a carico di Scalone Gino, iscritta al n. 258
del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 25 del 29 gennaio 1969.
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1970 il Giudice
relatore Ercole Rocchetti;
Ritenuto che il pretore di Modena, con ordinanza del 22 ottobre
1968, ha proposto questione di legittimità costituzionale dell’art.
510, comma primo e comma secondo (primo periodo) c.p.p. nella parte in
cui subordina lo svolgimento del giudizio di opposizione a decreto
penale alla comparizione dell’opponente, assumendo che tale disciplina
è in contrasto con il diritto di difesa dell’imputato, tutelato
dall’art. 24, comma secondo, della Costituzione perché esclude che si
possa procedere al giudizio in contumacia nelle forme previste
dall’art. 498 e seguenti c.p.p.;
che nell’ordinanza si profila altresì il contrasto della norma
impugnata con l’art. 3, comma primo, della Costituzione, in quanto
quella norma opererebbe una ingiustificata disparità di trattamento
tra gli imputati nei cui confronti viene promosso il procedimento
ordinario, che consente il giudizio in contumacia, e quelli nei cui
confronti viene emesso il decreto penale;
Considerato che la prima censura coincide sostanzialmente con
quella già esaminata da questa Corte con le sentenze n. 46 dell’8
marzo 1957 e n. 170 del 12 dicembre 1963, le quali l’hanno dichiarata
non fondata sotto il profilo che la legge, purché ne assicuri lo scopo
e la funzione, può adeguare le modalità di esercizio del diritto di
difesa alle particolari caratteristiche di struttura del singolo
procedimento;
che le stesse ragioni sono valide per escludere la fondatezza della
medesima censura in riferimento all’art. 3, comma primo, della
Costituzione;
che non sussistono apprezzabili motivi per discostarsi dalla
predetta decisione;
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 510, comma primo e secondo (primo periodo),
del codice di procedura penale, proposta, in riferimento agli artt. 24,
comma secondo, e 3, comma primo, della Costituzione, con l’ordinanza
del pretore di Modena del 22 ottobre 1968.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’11 marzo 1970.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ –
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI
– NICOLA REALE – PAOLO ROSSI.