Ordinanza N. 420 del 1989
Corte Costituzionale
Data generale
18/07/1989
Data deposito/pubblicazione
18/07/1989
Data dell'udienza in cui è stato assunto
06/07/1989
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
CAIANIELLO,
avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
terzo, 8, comma quarto, e 16 della legge 13 aprile 1988, n. 117
(Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni
giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), promosso con
ordinanza emessa il 26 maggio 1988 dalla Commissione tributaria di
secondo grado di Pesaro sul ricorso proposto da Bertozzini Giuseppe
contro l’Ufficio del Registro di Pesaro, iscritta al n. 163 del
registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell’anno 1989;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che la Commissione tributaria di secondo grado di Pesaro,
con ordinanza 26 maggio 1988 (R.O. n. 163 del 1989), ha sollevato
questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 7, terzo
comma e 8, quarto comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117 in
quanto, nel disciplinare la responsabilità civile dei membri delle
commissioni tributarie di secondo grado, in relazione ai danni
arrecati nell’esercizio delle loro funzioni, avrebbero violato gli
artt. 3, 24 e 25 Cost.: a) per la disparità di trattamento posta in
essere fra i membri dello stesso collegio, avendo diversamente
disciplinato la loro responsabilità a seconda che essi siano o no
“estranei alla magistratura”; b) per la diversità di regime di
responsabilità posta in essere, a seconda della loro composizione,
tra collegi in cui vi siano membri che rispondano tutti in ugual modo
e collegi in cui alcuni membri siano gravati da una più ampia sfera
di responsabilità; c) per le diverse garanzie che ne deriverebbero
per il cittadino, a seconda della composizione del collegio chiamato
a decidere sulla controversia;
Ritenuto che, con la stessa ordinanza, il giudice a quo ha
sollevato altresì questione di legittimità costituzionale dell’art.
16 della legge 13 aprile 1988, n. 117, in riferimento agli artt. 101
e 10 Cost., in quanto la redazione del processo verbale della
deliberazione, da esso previsto, eliminando la segretezza del voto
espresso da ciascun componente del collegio, ne comprometterebbe
l’indipendenza, violando anche la risoluzione dell’ONU secondo la
quale il giudice non potrebbe essere oggetto di azione civile per
colpa grave nell’esercizio della sua attività giurisdizionale;
Considerato, in relazione alla prima questione, che altra analoga,
relativa alle commissioni tributarie di primo grado, è stata già
decisa nel senso della non fondatezza con la sentenza n. 18 del 1989;
che anche la seconda questione è stata dichiarata non fondata,
con la stessa sentenza n. 18 del 1989, con la quale – sotto altro
profilo – il primo e il secondo comma dell’art. 16 sono stati
dichiarati illegittimi nella parte in cui disponevano che “è
compilato sommario processo verbale”, anziché “può, se uno dei
componenti dell’organo collegiale lo richieda, essere compilato
sommario processo verbale”;
che non sono stati addotti nuovi argomenti che possano indurre
ad una diversa decisione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 1, 7, terzo comma, 8 quarto comma e 16
della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati
nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile
dei magistrati), sollevate con ordinanza 26 maggio 1988 (R.O. n. 163
del 1989) della Commissione tributaria di secondo grado di Pesaro, in
riferimento agli artt. 3, 24, 25, 10 e 101 Cost.
Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 18 luglio 1989.
Il cancelliere: DI PAOLA