Ordinanza N. 421 del 1989
Corte Costituzionale
Data generale
18/07/1989
Data deposito/pubblicazione
18/07/1989
Data dell'udienza in cui è stato assunto
06/07/1989
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
CAIANIELLO,
prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;
26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e
sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà)
come modificato dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla
legge sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà) promosso con ordinanza emessa
il 1° dicembre 1988 dal magistrato di sorveglianza di Trento nel
procedimento di sorveglianza relativo a Lair Ulrich, iscritta al n.
73 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell’anno 1989.
Visto l’atto d’intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice
relatore Renato Dell’Andro;
Ritenuto che, con ordinanza 1° dicembre 1988, il magistrato di
sorveglianza di Trento ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24
Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, quarto
comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento
penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e restrittive
della libertà) così come modificato dall’art. 21 della legge 10
ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull’ordinamento
penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative
della libertà) nella parte in cui esclude che si possa richiedere la
revoca della dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o
per tendenza ove non risulti pendente od in corso una misura di
sicurezza;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello
Stato, concludendo per l’infondatezza della questione;
considerato che identica questione di legittimità
costituzionale è stata dichiarata non fondata con sentenza
interpretativa di rigetto n. 443 del 1988, con la quale è stato
ritenuto che la disposizione impugnata, interpretata nel senso che la
dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza
possa essere revocata anche indipendentemente dalla pendenza d’una
misura di sicurezza, non contrasta con l’art. 3 Cost.;
che siffatta interpretazione è stata ribadita dalla Corte con
le ordinanze nn. 911 e 1026 del 1988, che hanno concluso per la
manifesta infondatezza di identiche questioni;
che nell’ordinanza di rimessione non vengono addotti profili o
motivi nuovi rispetto a quelli già esaminati;
che, pertanto, la questione sollevata con l’ordinanza in
epigrafe va dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 69, quarto comma, della legge 26 luglio
1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione
delle misure privative e limitative della libertà) così come
modificato dall’art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663
(Modifiche alla legge sull’ordinamento penitenziario e
sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà)
sollevata, in riferimento all’art. 3 Cost., dal magistrato di
sorveglianza di Trento con ordinanza 1° dicembre 1988.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 6 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL’ANDRO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 18 luglio 1989.
Il cancelliere: DI PAOLA