Ordinanza N. 423 del 1989
Corte Costituzionale
Data generale
18/07/1989
Data deposito/pubblicazione
18/07/1989
Data dell'udienza in cui è stato assunto
06/07/1989
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
CAIANIELLO,
prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;
comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di
controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e
sanatoria delle opere edilizie) promossi con tre ordinanze emesse il
15 dicembre 1988 dal Pretore di Milano, rispettivamente iscritte ai
nn. 151, 152 e 153 del registro ordinanze 1989 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale,
dell’anno 1989;
Visti gli atti d’intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice
relatore Renato Dell’Andro;
Ritenuto che il Pretore di Milano, con le ordinanze indicate in
epigrafe, ha sollevato, in riferimento all’art. 112 Cost., questione
di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 22 della legge 28
febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
edilizie) sostenendo che, poiché l’azione penale resta sospesa fino
all’esaurimento del procedimento amministrativo di sanatoria e
poiché tale procedimento (per incuria dell’amministrazione o per il
comportamento dilatorio dell’interessato) può durare per un tempo
indeterminato senza che venga espressamente preso un provvedimento di
diniego o di rilascio di sanatoria, esiste la possibilità d’una
sospensione illimitata dell’azione penale;
che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo la declaratoria di manifesta infondatezza della
questione;
Considerato che, i giudizi, avendo ad oggetto identica questione,
possono essere riuniti;
che il secondo comma dell’art. 13 cit. dispone che, trascorsi
sessanta giorni dalla richiesta di concessione o di autorizzazione in
sanatoria senza che il Sindaco si pronunci, la richiesta s’intende
respinta;
che, pertanto, il procedimento amministrativo dinanzi al Sindaco
può durare al massimo sessanta giorni dalla data della richiesta,
trascorsi i quali lo stesso procedimento si esaurisce con
provvedimento di diniego per effetto del silenzio-rifiuto;
che, di conseguenza, l’azione penale può essere sospesa al
massimo per un periodo di sessanta giorni;
che la sentenza n. 370 del 1988 di questa Corte ha già statuito
che l’art. 22, primo comma, della legge n. 47 del 1985 non viola
l’art. 112 Cost. proprio perché la sospensione dell’azione penale
(non si estende all’eventuale procedimento giurisdizionale instaurato
contro il provvedimento di diniego ma) è limitata al tempo
necessario all’esaurimento del procedimento realizzato
dall’amministrazione attiva in sede di richiesta di concessione in
sanatoria; che, di conseguenza, la proposta questione di legittimità
costituzionale va dichiarata manifestamente infondata;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 22 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo
dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria
delle opere edilizie) sollevata, in riferimento all’art. 112 Cost.,
dal Pretore di Milano con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 6 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL’ANDRO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 18 luglio 1989.
Il cancelliere: DI PAOLA