Ordinanza N. 423 del 1994
Corte Costituzionale
Data generale
14/12/1994
Data deposito/pubblicazione
14/12/1994
Data dell'udienza in cui è stato assunto
05/12/1994
Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.
Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof.
Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI,
prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare
RUPERTO;
codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 2
novembre 1993 dal Pretore di Pesaro – sezione distaccata di Fano, nel
procedimento penale a carico di Guerra Walter, iscritta al n. 90 del
registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell’anno 1994;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1994 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che, con l’ordinanza in epigrafe, il Pretore di Pesaro ha
sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale degli artt. 129 e 469 del codice di
procedura penale “nella parte in cui non consentono di dichiarare
immediatamente con sentenza la mancanza di imputabilità”;
che, ad avviso del remittente, nel caso sottoposto al suo esame
si sarebbe prodotta una situazione di stallo processuale consistente
“nella giuridica impossibilità di procedere al proscioglimento
(dell’imputato) per l’acclarato vizio totale di mente, con
ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle altre
situazioni contemplate dal combinato disposto degli artt. 469 e 129,
secondo comma, del codice di procedura penale, per le quali è
prevista una immediata definizione del procedimento”;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall’Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l’inammissibilità, o comunque per l’infondatezza,
della questione;
Considerato che, nel medesimo provvedimento di rimessione a questa
Corte, il giudice a quo riferisce che con precedente ordinanza del 13
novembre 1991 il giudice per le indagini preliminari, preso atto
dell’esito dell’incidente probatorio nel quale era stata accertata la
totale incapacità di intendere e di volere dell’indagato, ha sospeso
il procedimento ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71 del
codice di procedura penale;
che, nonostante detto provvedimento di sospensione, è stato
emesso decreto di citazione a giudizio investendo del procedimento il
Pretore quale giudice del dibattimento;
che, in conseguenza, risulta palesemente abnorme non solo il
decreto di citazione a giudizio ma anche tutta la fase processuale
successiva al provvedimento di sospensione, ivi compresa l’ordinanza
pretorile di rimessione a questa Corte;
che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 129 e 469 del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento all’art. 3 della
Costituzione, dal Pretore di Pesaro – sezione distaccata di Fano, con
l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA