Ordinanza N. 423 del 1996
Corte Costituzionale
Data generale
27/12/1996
Data deposito/pubblicazione
27/12/1996
Data dell'udienza in cui è stato assunto
12/12/1996
Presidente:, dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo
ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv.
Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto
CAPOTOSTI;
d.-l. 30 settembre 1994, n. 564 (Disposizioni urgenti in materia
fiscale), convertito nella legge 30 novembre 1994, n. 656, promossi
con n. 3 ordinanze emesse il 10 aprile 1995 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Belluno, rispettivamente iscritte ai nn.
13, 14 e 15 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell’anno
1996;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 novembre 1996 il giudice
relatore Massimo Vari;
Ritenuto che, con tre identiche ordinanze emesse il 10 aprile 1995,
la Commissione tributaria di primo grado di Belluno ha sollevato – in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione – questione di
legittimità costituzionale dell’art. 2-quinquies del d.-l. 30
settembre 1994, n. 564 (Disposizioni urgenti in materia fiscale),
convertito nella legge 30 novembre 1994, n. 656, “nella parte in cui
non prevede fra le liti fiscali pendenti anche quelle ancora in corso
innanzi alla Corte d’appello”;
che, secondo quanto risulta dalle ordinanze, i giudizi innanzi
alla Commissione tributaria rimettente concernono gli avvisi di
liquidazione emessi dopo che la Commissione tributaria di secondo
grado di Belluno si era pronunciata sui maggiori valori accertati
dall’Amministrazione rispetto a quelli contenuti nelle dichiarazioni
di successione, con decisioni a loro volta oggetto di impugnativa
innanzi alla Corte d’appello di Venezia;
che, a parere del rimettente, la enunciazione letterale contenuta
nel primo comma, primo periodo, del citato art. 2-quinquies,
riguardante la chiusura del contenzioso tributario, deve ritenersi
meramente enunciativa e non esaustiva di tutte le ipotesi di liti
fiscali pendenti, giacché altrimenti “si avrebbe una antinomia della
norma fiscale con gli artt. 3 e 24” della Costituzione;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il
quale, nel sostenere l’infondatezza della questione, chiede
pregiudizialmente che la stessa sia dichiarata inammissibile per
difetto di rilevanza, in quanto nel giudizio principale non pende la
controversia di maggior valore la cui chiusura agevolata sarebbe
impedita dalla norma impugnata, bensì un distinto procedimento
avente ad oggetto un ricorso del contribuente avverso l’avviso di
liquidazione emesso dall’ufficio fiscale, in via provvisoria, ex art.
44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637;
Considerato che l’ordinanza di rimessione prospetta una questione
fondata su una alternativa interpretativa in ordine alla quale il
giudice a quo non prende posizione, sicché la medesima risulta
sollevata in forma eventuale, per l’ipotesi in cui si ritenga che la
dizione letterale della norma censurata sia esaustiva di tutte le
ipotesi di liti fiscali pendenti;
che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, è
“compito del giudice rimettente di individuare con esattezza
l’oggetto della questione, effettuare la scelta interpretativa e,
quindi, proporre il quesito di costituzionalità” (ordinanze nn. 227
del 1994; 207 del 1993; 285 del 1992; sentenze nn. 473 del 1989; 472
del 1989);
che non sono quindi ammissibili questioni poste in via meramente
ipotetica, quale quella sollevata dal giudice rimettente (ordinanze
nn. 227 e 45 del 1994; sentenze nn. 166 del 1992 e 242 del 1990);
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile (risultando così assorbito l’esame della eccezione di
inammissibilità della stessa per le ulteriori ragioni indicate
dall’Avvocatura dello Stato);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 2-quinquies del d.-l. 30
settembre 1994, n. 564 (Disposizioni urgenti in materia fiscale),
convertito nella legge 30 novembre 1994, n. 656, sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Commissione
tributaria di primo grado di Belluno con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1996.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola