Ordinanza N. 424 del 1989
Corte Costituzionale
Data generale
18/07/1989
Data deposito/pubblicazione
18/07/1989
Data dell'udienza in cui è stato assunto
06/07/1989
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
CAIANIELLO,
avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
primo, della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della
professione di giornalista) e 2 della legge 10 giugno 1969, n. 308
(Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di
trattamento dei giornalisti stranieri e di formazione dei collegi
giudicanti, presso i tribunali e le corti di appello), promosso con
ordinanza emessa il 25 maggio 1988 dal Tribunale di Catanzaro nel
procedimento civile vertente tra Laganà Olindo e il Consiglio
Regionale per la Calabria dell’Ordine dei giornalisti ed altri
iscritta al n. 87 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale,
dell’anno 1989;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che, nel corso di un procedimento instaurato per
l’annullamento della decisione del Consiglio nazionale dell’Ordine
dei giornalisti di rigetto della istanza di iscrizione all’albo,
elenco pubblicisti, sul presupposto della carenza del requisito della
“regolare retribuzione”, richiesto dall’art. 35 della legge 3
febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista),
il Tribunale di Catanzaro – nella composizione integrata dai membri
“laici” di cui al terzo comma dell’art. 63 della legge citata (come
sostituito dall’art. 2 della legge 10 giugno 1969, n. 308) – ha
sollevato d’ufficio questioni di legittimità costituzionale
dell’art. 63, primo comma, della sopra richiamata legge n. 69 del
1963, in riferimento all’art. 103, comma primo, della Costituzione,
nella parte in cui attribuisce al giudice ordinario la giurisdizione
per la tutela di un interesse legittimo – tale dovendosi intendere a
suo avviso la posizione soggettiva dell’aspirante alla iscrizione
all’Ordine dei giornalisti – e dell’art. 2 della legge 10 giugno
1969, n. 308 (che ha sostituito il terzo comma dell’art. 63 della
medesima legge professionale), in riferimento all’art. 102, comma
secondo, della Costituzione, essendosi con la norma da ultimo
impugnata istituito un giudice speciale e non una sezione
specializzata, ovverosia un ufficio stabilmente e tabellarmente
precostituito secondo le norme dell’ordinamento giudiziario;
che è intervenuto nel presente giudizio il Presidente del
Consiglio dei ministri, chiedendo il rigetto di entrambe le questioni
proposte;
Considerato che, con riferimento alla prima questione, questa
Corte ha già riconosciuto (sentenza n. 284 del 1986) che, secondo la
communis opinio, in materia di iscrizione agli albi professionali il
soggetto è titolare di una posizione di diritto soggettivo e non di
interesse legittimo, spettando agli organi all’uopo incaricati il
mero accertamento dei requisiti stabiliti dalla legge;
che, nel caso concreto, l’accertamento del requisito della
“regolare retribuzione”, richiesto dall’art. 35, comma primo, della
legge n. 69 del 1963 per l’iscrizione all’elenco dei pubblicisti, non
postula, diversamente da quanto affermato nell’ordinanza di
rimessione, una valutazione discrezionale degli organi dell’Ordine
professionale, essendo questi invece tenuti all’adempimento secondo
le comuni regole probatorie e sulla base di criteri desumibili dalle
normali regole dell’esperienza;
che, pertanto, la prima questione è manifestamente infondata;
che, quanto alla seconda, questa Corte ha già ritenuto
(sentenze n. 108 del 1962 e n. 76 del 1961) che il requisito
necessario e sufficiente a differenziare le sezioni specializzate,
delle quali l’art. 102, comma secondo, della Costituzione consente la
istituzione, dai giudici speciali, colpiti invece dal divieto
contenuto nella stessa norma costituzionale, risieda nella esistenza
di un nesso organico ovverosia di una compenetrazione istituzionale
tra la sezione specializzata e gli organi giudiziari ordinari,
requisito questo già desumibile dalla medesima disposizione sopra
richiamata, la quale consente quelle sole sezioni specializzate che
siano istituite “presso” gli organi giudiziari ordinari;
che, peraltro, come già precisato nelle richiamate sentenze,
per la ricorrenza di un siffatto requisito occorre fare riferimento
ai caratteri funzionali e strutturali della sezione specializzata,
individuati, gli uni, nella prescritta adozione (nel silenzio della
legge) del rito civile ordinario, e gli altri nella sottoposizione al
potere di sorveglianza dei capi degli uffici giudiziari ai quali sono
collegate, nella presenza indefettibile nel collegio giudicante di
magistrati ordinari ed infine nella attribuzione ad organi della
magistratura ordinaria del potere di preposizione alla carica dei
membri laici;
che, nella specie, in assenza di norme all’uopo derogatorie e,
quindi, in presenza di tutti gli indicati elementi, non può
dubitarsi della natura di “sezione specializzata” dell’organo
giudicante istituito dalla norma denunciata, la quale è stata
d’altra parte emanata per ovviare ad una pronuncia di questa Corte,
che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della precedente
disciplina;
che, pertanto, anche la seconda questione è manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti
la Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 63, comma primo, della legge 3 febbraio
1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista) sollevata,
in riferimento all’art. 103, comma primo, della Costituzione, dal
Tribunale di Catanzaro con l’ordinanza indicata in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 2 della legge 10 giugno 1969, n. 308
(Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 63, in materia di
trattamento dei giornalisti stranieri e di formazione dei collegi
giudicanti, presso i Tribunali e le Corte di appello) sollevata, in
riferimento all’art. 102, comma secondo, della Costituzione, dal
Tribunale di Catanzaro con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 18 luglio 1989.
Il cancelliere: DI PAOLA