Ordinanza N. 425 del 1989
Corte Costituzionale
Data generale
18/07/1989
Data deposito/pubblicazione
18/07/1989
Data dell'udienza in cui è stato assunto
06/07/1989
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
CAIANIELLO,
avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
19 dicembre 1984, n. 863 (“Misure urgenti a sostegno e ad incremento
dei livelli occupazionali”), promosso con ordinanza emessa il 10
novembre 1988 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente
tra Bianchini Alessandro e Esselunga S.p.A., iscritta al n. 165 del
registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell’anno 1989;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell’udienza pubblica del 4 luglio 1989 il Giudice relatore
Luigi Mengoni;
Ritenuto che, nel corso di un giudizio di impugnazione di
licenziamento per mancato superamento del periodo di prova, promosso
da un lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro, il
Pretore di Milano, con ordinanza del 10 novembre 1988, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella legge 19
dicembre 1984, n. 863, perché, favorendo con incentivi di vario
genere l’avviamento nominativo al lavoro di lavoratori in età non
superiore a ventinove anni mediante uno speciale contratto a termine
denominato contratto di formazione e lavoro, crea una situazione di
sfavore per i lavoratori di età superiore alla detta soglia,
rendendo loro più difficoltoso l’accesso al mercato del lavoro, e
ciò in contrasto col principio di eguaglianza di cui all’art. 3
della Costituzione e col diritto al lavoro garantito dall’art. 4;
che il giudice a quo ritiene rilevante la questione in quanto la
dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma denunciata
consentirebbe, ove l’impugnativa del licenziamento risultasse
fondata, l’accoglimento della domanda del lavoratore di essere
reintegrato iussu iudicis nel posto di lavoro, mentre allo stato,
come ha eccepito il datore di lavoro, la reintegrazione non potrebbe
essere ordinata, trattandosi nella specie di contratto a termine;
che nel giudizio davanti alla Corte non si sono costituite le
parti private, mentre è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall’Avvocatura dello Stato, con atto
presentato il 19 aprile 1989 quando il termine prescritto dall’art.
25 della legge n. 87 del 1953 era già ampiamente scaduto;
Considerato che la rilevanza della questione è affermata dal
giudice a quo sulla base di una premessa indimostrata, secondo cui
l’ipotizzata dichiarazione di illegittimità costituzionale non
comporterebbe la nullità dell’intero contratto in oggetto, ma
soltanto della clausola del termine;
che al contrario, anche se, in ipotesi, tale premessa fosse
esatta, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 3
della legge n. 863 del 1984 sarebbe pur sempre irrilevante ai fini
della decisione in merito alla domanda attrice di reintegrazione nel
posto di lavoro: invero, l’impugnato recesso del datore di lavoro,
essendo stato intimato al ricorrente “per mancato superamento del
periodo di prova”, è sottratto in ogni caso alla disciplina dei
licenziamenti (art. 10 della legge 604 del 1966), nell’ambito della
quale soltanto può operare l’istituto della reintegrazione nel posto
di lavoro previsto dall’art. 18 della legge n. 300 del 1970;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 3 del decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1987, n. 863 (Misure
urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali),
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 4 della Costituzione, dal
Pretore di Milano con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 18 luglio 1989.
Il cancelliere: DI PAOLA