Ordinanza N. 427 del 1991
Corte Costituzionale
Data generale
22/11/1991
Data deposito/pubblicazione
22/11/1991
Data dell'udienza in cui è stato assunto
18/11/1991
Presidente: dott Aldo CORASANITI;
Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo
CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,
avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott.
Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 27 ottobre 1990
dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Pistoia nel procedimento penale a carico di Iaconis Vincenzo ed
altra, ordinanza iscritta al n. 760 del registro ordinanze 1990 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima
serie speciale, dell’anno 1991;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Pistoia, con ordinanza del 27 ottobre 1990 pronunciata
nel corso dell’udienza preliminare a carico di persona imputata del
delitto di omicidio aggravato dalla premeditazione, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, secondo
comma, 27, terzo comma, 101, secondo comma, 102, primo comma, e 111,
primo comma, della Costituzione, questioni di legittimità dell’art.
438 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede
che il pubblico ministero debba motivare il proprio dissenso sulla
richiesta di giudizio abbreviato formulata dall’imputato e che il
giudice dell’udienza preliminare “possa dar luogo a giudizio
abbreviato anche contro il dissenso del pubblico ministero”;
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili e
comunque non fondate;
Considerato che le questioni sono già state esaminate dalla Corte
che le ha dichiarate manifestamente infondate con ordinanza n. 377
del 1991, sulla base del richiamo alla sentenza n. 81 del 1991 con la
quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del
combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di
procedura penale, nella parte in cui non prevede che il pubblico
ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e
nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento
concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero,
possa applicare all’imputato la riduzione di pena contemplata
dall’art. 442, secondo comma, dello stesso codice (v. anche sentenze
n. 66 del 1990, n. 183 del 1990, ordinanza n. 305 del 1991);
che, peraltro, nella specie, risulta contestato il delitto di
omicidio aggravato dalla premeditazione per il quale è prevista la
pena dell’ergastolo;
e che questa Corte, con sentenza n. 176 del 1991, ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale proprio dell’art. 442, secondo comma,
ultimo periodo, del codice di procedura penale (“Alla pena
dell’ergastolo è sostituita la reclusione di anni trenta”);
che, quindi, spetta al giudice rimettente verificare se, in
conseguenza della indicata decisione della Corte che ha espunto
dall’ordinamento il giudizio abbreviato per reati in ordine ai quali
è comminata la pena dell’ergastolo, la questione sollevata sia
tuttora rilevante nel processo a quo (v. ordinanza n. 412 del 1991).
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Pistoia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 novembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI