Ordinanza N. 428 del 1996
Corte Costituzionale
Data generale
27/12/1996
Data deposito/pubblicazione
27/12/1996
Data dell'udienza in cui è stato assunto
12/12/1996
Presidente:, dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo
ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv.
Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA;
penale, promosso con ordinanza emessa il 6 giugno 1996 dalla Corte di
appello di Bologna nel procedimento penale a carico di Bussoni Ilaria
ed altri, iscritta al n. 828 del registro ordinanze 1996 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie
speciale, dell’anno 1996;
Udito nella camera di consiglio dell’11 dicembre 1996 il giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che la Corte di appello di Bologna ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 97, primo comma, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 342
del codice penale “in relazione alla misura del minimo edittale della
pena”;
che nella ordinanza di rimessione il giudice a quo si è
limitato, nella sostanza, a richiamare le considerazioni svolte nella
sentenza n. 341 del 1994, con la quale è stata dichiarata
l’illegittimità costituzionale dell’art. 341 del codice penale nella
parte in cui prevedeva come minimo edittale la reclusione per mesi
sei;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 313 del 1995,
peraltro del tutto trascurata dalla Corte rimettente, ha già
dichiarato non fondata l’identica questione rilevando che l’offesa
all’onore o al prestigio di un corpo politico, amministrativo o
giudiziario o di una pubblica autorità costituita in collegio non
può affatto ricondursi, sul piano della lesività, ad una mera
ipotesi di oltraggio plurimo, giacché nella fattispecie descritta
dall’art. 342 del codice penale è la specifica qualità dell’organo
e delle attribuzioni che esso esprime a rappresentare la connotazione
tipizzante e, dunque, un valore da tutelare adeguatamente anche sotto
il profilo dell’onore e del prestigio, per i naturali riverberi
negativi che l’offesa può in sé determinare sul corretto e sereno
svolgimento delle funzioni che il corpo o il collegio è chiamato a
esercitare;
che, pertanto, la questione ora proposta deve essere dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 342 del codice penale, sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 97, primo comma, della
Costituzione, dalla Corte di appello di Bologna con l’ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1996.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola