Ordinanza N. 43 del 1967
Corte Costituzionale
Data generale
04/04/1967
Data deposito/pubblicazione
04/04/1967
Data dell'udienza in cui è stato assunto
17/03/1967
ANTONINO PAPALDO – Prof. NICOLA JAEGER – Prof. GIOVANNI CASSANDRO –
Prof. BIAGIO PETROCELLI – Dott. ANTONIO MANCA – Prof. ALDO SANDULLI –
Prof. GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO
MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott.
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott.
LUIGI OGGIONI, Giudici,
primo, secondo e terzo, della legge 5 marzo 1963, n. 246, promosso con
ordinanza emessa il 30 novembre 1965 dal Tribunale di Livorno nel
procedimento civile vertente tra Befani Enrico e il Comune di Rosignano
Marittimo, iscritta al n. 17 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 del 12 marzo 1966.
Udita nella camera di consiglio del 16 marzo 1967 la relazione del
Giudice Giuseppe Chiarelli;
Ritenuto che con l’ordinanza del Tribunale di Livorno emessa il 30
novembre 1965 nel procedimento civile in corso tra Befani Enrico e il
Comune di Rosignano Marittimo è stata proposta questione di
legittimità costituzionale dell’art. 25 della legge 5 marzo 1963, n.
246, commi primo, secondo e terzo, in relazione agli artt. 3, primo
comma, 23, 53, primo comma, della Costituzione;
che nel presente giudizio si sono costituiti il sig. Enrico Befani,
rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Predieri, con deduzioni in
data 29 marzo 1966, ed il Comune di Rosignano Marittimo, rappresentato
e difeso dall’avv. Ugo Bassano, con memoria di costituzione, in data 23
febbraio 1966;
che la difesa del Comune di Rosignano Marittimo ha presentato
memoria in data 28 febbraio 1967, nella quale si rileva che le
sollevate questioni di legittimità costituzionale sono state risolte
con la sentenza 23 maggio 1966, n. 44, di questa Corte;
Considerato che, dopo la pronuncia dell’ordinanza di rimessione,
con la sentenza 23 maggio 1966, n. 44, questa Corte ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale del secondo comma dell’art. 25 della
legge 5 marzo 1963, n. 246;
che, per effetto di tale sentenza, la norma di cui al predetto
secondo comma dell’art. 25 della legge citata ha cessato di avere
efficacia ai sensi dell’art. 136 della Costituzione e dell’art. 30,
comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
che con la medesima sentenza la Corte costituzionale ha dichiarato
non fondata la questione della legittimità costituzionale dei commi
primo e terzo dello stesso art. 25 in relazione agli artt. 3, 23, 53
della Costituzione;
che non sono stati dedotti nuovi motivi che inducano a modificare
la precedente decisione;
Visti l’art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e
l’art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 25, commi primo, secondo e terzo, della legge
5 marzo 1963, n. 246, sulla istituzione di una imposta sugli incrementi
di valore delle aree fabbricabili, proposta con l’ordinanza indicata in
epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 17 marzo 1967.
GASPARE AMBROSINI – ANTONINO PAPALDO
– NICOLA JAEGER – GIOVANNI CASSANDRO
– BIAGIO PETROCELLI – ANTONIO MANCA –
ALDO SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA –
MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI
– GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI.