Ordinanza N. 43 del 2002
Corte Costituzionale
Data generale
06/03/2002
Data deposito/pubblicazione
06/03/2002
Data dell'udienza in cui è stato assunto
25/02/2002
Presidente: Cesare RUPERTO;
Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY,
Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA,
Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria
FLICK, Francesco AMIRANTE;
1997, n. 4 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583, recante disposizioni urgenti
in materia sanitaria), promosso con ordinanza emessa l’8 gennaio 2001
dal Tribunale di Ascoli Piceno, iscritta al n. 276 del registro
ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 16, 1ª serie speciale, dell’anno 2001.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 2002 il giudice
relatore Valerio Onida.
Ritenuto che, con ordinanza emessa l’8 gennaio 2001, pervenuta a
questa Corte il 26 marzo 2001, il Tribunale di Ascoli Piceno ha
sollevato questione di legittimità costituzionale della legge
17 gennaio 1997, n. 4 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583, recante disposizioni urgenti
in materia sanitaria);
che la motivazione dell’ordinanza si riduce all’affermazione
secondo cui “l’intero procedimento amministrativo che ha condotto
all’ordinanza-ingiunzione opposta in questa sede” – della quale il
giudice a quo non precisa né l’oggetto né il contenuto – “trova la
sua fonte normativa in una serie di decreti non convertiti e
reiterati (d.l. n. 377/1996, d.l. n. 478/1996)”, e la stessa legge
17 gennaio 1997, n. 4, “su cui è fondata l’ordinanza-ingiunzione de
qua non costituisce in realtà legge di conversione dei succitati
decreti e si appalesa, pertanto, illegittima nella misura in cui ne
fa salvi gli effetti”, onde “alla luce della nota sentenza della
Corte costituzionale 24 ottobre 1996, n. 360, deve considerarsi
illegittima la reiterazione e, conseguentemente, le norme introdotte
da un decreto non convertito nei termini di cui all’art. 77”;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rilevando che nell’ordinanza non vi è alcun cenno ai
fatti che hanno dato origine al giudizio principale né all’oggetto
specifico di questo, onde la questione sarebbe inammissibile per
l’impossibilità di verificare in qual modo la disciplina normativa
denunciata si raccordi ai fatti che hanno dato luogo al giudizio a
quo; mentre ambiguo e generico sarebbe lo stesso oggetto del giudizio
di costituzionalità;
che, inoltre, l’interveniente ricorda che la sentenza n. 360
del 1996 di questa Corte ha precisato che il vizio di
costituzionalità derivante dalla reiterazione del decreto legge non
convertito può ritenersi sanato quando le Camere, attraverso la
legge di conversione o di sanatoria, abbiano assunto come propri i
contenuti o gli effetti della disciplina dei decreti legge.
Considerato che il remittente non indica in alcun modo i fatti di
causa né le domande sulle quali esso è chiamato a decidere, onde
risulta impossibile verificare la affermata rilevanza della
questione;
che i citati decreti legge n. 377 e n. 478 del 1996 (recanti
“Disposizioni urgenti in materia di farmaci e di sanità”) contengono
diverse disposizioni riguardanti svariati oggetti;
che l’art. 1, comma 1, della legge 17 gennaio 1997, n. 4, ha
disposto la conversione in legge, con modificazioni, del decreto
legge 18 novembre 1996, n. 583 (Disposizioni urgenti in materia
sanitaria), il cui contenuto non corrisponde che in piccola parte a
quello dei precedenti decreti legge n. 377 e n. 478 del 1996, non
convertiti; mentre i successivi commi del medesimo art. 1 hanno
disposto che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e
sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti
sulla base di numerosi decreti legge non convertiti, fra cui anche i
decreti legge n. 377 e n. 478 del 1996;
che non risulta dall’ordinanza quale sia la norma la cui
legittimità costituzionale è posta in dubbio, né quale sia il
preciso profilo sotto il quale essa sarebbe da ritenersi illegittima
(stante la mancata indicazione di un parametro espresso, e la
genericità del richiamo alla sola circostanza che le norme cui ci si
riferisce sono state “introdotte da un decreto non convertito nei
termini di cui all’art. 77”); né risulta in base a quale iter logico
il remittente ricavi dalla pronuncia contenuta nella sentenza n. 360
del 1996 di questa Corte, che ha dichiarato la illegittimità
costituzionale, per violazione dell’art. 77 della Costituzione, di un
decreto legge frutto di reiterazione, e non ancora convertito, la
illegittimità costituzionale di una disposizione – avente portata
giuridica ed effetti distinti rispetto a quelli propri dei decreti
legge e delle leggi di conversione (cfr. ordinanza n. 392 del 1997) –
che abbia fatto salvi gli effetti di decreti legge non convertiti;
che, pertanto, la questione si palesa manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale della legge 17 gennaio 1997, n. 4
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
18 novembre 1996, n. 583, recante disposizioni urgenti in materia
sanitaria), sollevata dal Tribunale di Ascoli Piceno con l’ordinanza
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Onida
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 marzo 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola