Ordinanza N. 430 del 1989
Corte Costituzionale
Data generale
25/07/1989
Data deposito/pubblicazione
25/07/1989
Data dell'udienza in cui è stato assunto
18/07/1989
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO,
dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele
PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI,
prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.
Vincenzo CAIANIELLO,
prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;
comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 27 maggio
1988 dal Tribunale di sorveglianza di Genova nel procedimento per
incidente d’esecuzione proposto da Sanzo Salvatore, iscritta al n.
739 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell’anno 1988;
Visto l’atto d’intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice
relatore Renato Dell’Andro;
Ritenuto che, con l’ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale
di sorveglianza di Genova ha sollevato, in riferimento all’art. 3
Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 177, primo
comma, del codice penale, nella parte in cui statuisce che,
nell’ipotesi di revoca della liberazione condizionale, il tempo
trascorso in libertà condizionale non è computato nella durata
della pena;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per la non fondatezza della questione;
Considerato che, con sentenza n. 282 del 1989, questa Corte ha
dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 177, primo
comma, del codice penale, nella parte in cui, nel caso di revoca
della liberazione condizionale, non consente al Tribunale di
sorveglianza di determinare la pena detentiva ancora da espiare,
tenendo conto del tempo trascorso in libertà condizionale nonché
delle restrizioni di libertà subite dal condannato e del suo
comportamento durante tale periodo”;
che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale
sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Genova va dichiarata
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 177, primo comma, del codice
penale, sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Genova con
l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 18 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL’ANDRO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1989.
Il cancelliere: DI PAOLA