Ordinanza N. 430 del 2001
Corte Costituzionale
Data generale
21/12/2001
Data deposito/pubblicazione
21/12/2001
Data dell'udienza in cui è stato assunto
06/12/2001
Presidente: Cesare RUPERTO;
Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY,
Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA,
Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria
FLICK;
legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali
amministrativi regionali), 44 del regio decreto 26 giugno 1924,
n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di
Stato), e 26 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento
per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio
di Stato), promosso con ordinanza emessa il 7 dicembre 1999 dal
Consiglio di Stato, sezione IV, sul ricorso proposto dal Ministero
della difesa – Stabilimento chimico-farmaceutico di Firenze contro la
Bracco S.p.a. ed altra iscritta al n. 503 del registro ordinanze 2001
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, 1a
serie speciale, dell’anno 2001.
Udito nella camera di consiglio del 5 dicembre 2001 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti.
Ritenuto che il Consiglio di Stato, sezione IV, con ordinanza del
7 dicembre 1999, depositata il 17 aprile 2000 (pervenuta il 21 maggio
2001), solleva, d’ufficio, questione di legittimità costituzionale
degli articoli 19 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione
dei tribunali amministrativi regionali), 44 del regio decreto
26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul
Consiglio di Stato), e 26 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642
(Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali
del Consiglio di Stato), in riferimento agli articoli 3, 24, primo e
secondo comma, e 113, primo e secondo comma, della Costituzione;
che, ad avviso del rimettente, le norme impugnate, nelle
parti in cui non permetterebbero al giudice amministrativo, nella
giurisdizione generale di legittimità e negli altri ambiti di cui in
motivazione, di disporre perizie, accertamenti tecnici e consulenze
tecniche d’ufficio, si porrebbero in contrasto con il principio di
effettività della tutela giurisdizionale (art. 24, primo e secondo
comma, della Costituzione), in quanto impedirebbero la piena
cognizione dei fatti rilevanti nella controversia;
che, inoltre, secondo il Consiglio di Stato, le disposizioni
censurate recherebbero vulnus ai principi di eguaglianza e
ragionevolezza (art. 3 della Costituzione), poiché darebbero luogo
ad “aree di privilegio dell’attività amministrativa”, sottratte al
controllo del giudice, impedendo altresì il sindacato
giurisdizionale del vizio di eccesso di potere per travisamento dei
fatti, per falsità dei presupposti, per difetto di istruttoria e per
irrazionalità della scelta tecnica, in contrasto con l’art. 113,
secondo comma, della Costituzione.
Considerato che il Consiglio di Stato, sezione IV, impugna, in
riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 113, primo e
secondo comma, della Costituzione, gli artt. 19 della legge n. 1034
del 1971, 44 del r.d. n. 1054 del 1924 e 26 del r.d. n. 642 del 1907,
nelle parti in cui non permetterebbero al giudice amministrativo,
nella giurisdizione generale di legittimità, di disporre consulenza
tecnica di ufficio;
che, successivamente all’ordinanza di rimessione, è stata
emanata la legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di
giustizia amministrativa), che, con l’art. 16, ha modificato
l’art. 44, primo comma, del r.d. n. 1054 del 1924, attribuendo
espressamente al giudice amministrativo il potere di “disporre
consulenza tecnica”;
che, pertanto, va disposta la restituzione degli atti al
collegio rimettente, affinché valuti se, a seguito della
sopravvenuta modificazione normativa, la questione sollevata possa
ritenersi tuttora rilevante nel giudizio a quo.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Consiglio di Stato, sezione
IV.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 dicembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola