Ordinanza N. 432 del 1996
Corte Costituzionale
Data generale
30/12/1996
Data deposito/pubblicazione
30/12/1996
Data dell'udienza in cui è stato assunto
12/12/1996
Presidente: dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo
ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;
del d.-l. 17 marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli
scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che
non recapitano in pubbliche fognature), convertito, con
modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n. 172, dell’art. 1 della
legge 17 maggio 1995, n. 172 e dell’art. 21, quinto comma, della
legge lo maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque
dall’inquinamento), promossi con ordinanze emesse il 29 gennaio 1996,
l’8 febbraio 1996, il 13 febbraio 1996, il 9 febbraio 1996, il 19
gennaio 1996, il 18 gennaio 1996 e il 19 gennaio 1996 dal giudice per
le indagini preliminari presso la pretura di Udine, il 6 marzo 1996
dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura
circondariale di Prato e il 15 marzo 1996 dal pretore di Pisa,
sezione distaccata di San Miniato, rispettivamente iscritte ai nn.
377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 485 e 628 del registro ordinanze
1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 19,
22 e 28, prima serie speciale, dell’anno 1996;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 16 ottobre 1996 il giudice
relatore Cesare Mirabelli.
Ritenuto che con nove ordinanze, emesse nel corso di altrettanti
procedimenti penali promossi per violazioni delle norme per la tutela
delle acque dall’inquinamento (art. 21, primo e terzo comma, della
legge 10 maggio 1976, n. 319) , sono state sollevate questioni di
legittimità costituzionale di alcune disposizioni del decreto-legge
17 marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle
pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in
pubbliche fognature), convertito, con modificazioni, nella legge 17
maggio 1995, n. 172; ovvero questioni di legittimità costituzionale
della medesima legge di conversione, o, ancora, della legge 10 maggio
1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento),
come modificata dal citato decreto-legge;
che, in particolare, il giudice per le indagini preliminari
presso la pretura circondariale di Udine, con sette ordinanze di
identico contenuto emesse il 18 gennaio (reg. ord. n. 382 del 1996),
il 19 gennaio (reg. ord. nn. 381 e 383 del 1996), il 29 gennaio (reg.
ord. n. 377 del 1996), l’8 febbraio (reg. ord. n. 378 del 1996), il
9 febbraio (reg. ord. n. 380 del 1996) ed il 13 febbraio 1996 (reg.
ord. n. 379 del 1996), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 9,
secondo comma, 32, 10, 25, secondo comma, e 77 della Costituzione,
questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, prima
parte, del decreto-legge n. 79 del 1995. Il giudice rimettente
ritiene che la norma denunciata, non configurando più come reato, ma
come illecito amministrativo, il superamento dei limiti di
accettabilità stabiliti dalle Regioni con i piani di risanamento
delle acque per gli scarichi diversi da quelli provenienti da
insediamenti produttivi, contrasterebbe:
a) con il principio di eguaglianza e ragionevolezza (art. 3
della Costituzione), giacché la diversità di sanzioni
(amministrative per gli scarichi civili e delle pubbliche fognature,
penali per gli scarichi da insediamenti produttivi) sarebbe fondata
non sulla diversa gravità dei fatti, ma sulla differente qualifica
di chi li effettua;
b) con la tutela del paesaggio (art. 9, secondo comma, della
Costituzione) e della salute (art. 32 della Costituzione), in quanto
la depenalizzazione di alcuni comportamenti, che egualmente
determinano inquinamento idrico, ridurrebbe il livello di protezione
della salubrità dell’ambiente;
c) con l’obbligo di adeguamento al diritto comunitario, ed in
particolare alla direttiva 91/271/CEE (art. 10 della Costituzione);
d) con gli artt. 25, secondo comma, e 77 della Costituzione, per
la mancanza degli indispensabili requisiti della necessità e
dell’urgenza, in una materia, quella penale, nella quale l’uso del
decreto-legge dovrebbe essere del tutto eccezionale, per evitare il
rischio di sottrarre al Parlamento la funzione ad esso riservata e
che dà corpo alla riserva di legge;
che il giudice per le indagini preliminari presso la pretura
circondariale di Prato, con ordinanza emessa il 6 marzo 1996 (reg.
ord. n. 485 del 1996) , ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell’art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 79 del
1995; dell’art. 1 della legge n. 172 del 1995, che converte il
decreto-legge n. 79 del 1995; dell’art. 21, quinto comma, della legge
n. 319 del 1976, aggiunto dall’art. 6, comma 2, del decreto-legge n.
79 del 1995, prospettando la violazione degli artt. 3, primo comma,
9, secondo comma, 32, 25, secondo comma, e 77, secondo comma, della
Costituzione in termini analoghi a quelli in precedenza indicati. Il
giudice rimettente dubita della costituzionalità della norma che
colpisce con sanzione pecuniaria amministrativa (da dieci a cento
milioni di lire), anziché con l’originaria sanzione penale,
l’apertura o l’effettuazione di scarichi civili e delle pubbliche
fognature senza avere richiesto la prescritta autorizzazione, ovvero
dopo che l’autorizzazione sia stata negata o revocata;
che il pretore di Pisa, sezione distaccata di San Miniato, con
ordinanza emessa il 15 marzo 1996 (reg. ord. n. 628 del 1996), ha
sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2,
3 e 6 della legge n. 172 del 1995 (più esattamente: del
decreto-legge n. 79 del 1995, convertito, con modificazioni, nella
legge n. 172 del 1995), là dove, per gli scarichi civili e delle
pubbliche fognature, depenalizzano sia il superamento dei limiti di
accettabilità sia l’apertura o l’effettuazione degli scarichi senza
avere richiesto la prescritta autorizzazione, ovvero dopo che la
prescritta autorizzazione sia stata negata o revocata. Il giudice
rimettente denuncia, in termini analoghi a quelli prospettati dalle
precedenti ordinanze di rimessione, la lesione dei principi
costituzionali di parità di trattamento e di ragionevolezza (art. 3
della Costituzione), come pure la violazione delle norme
costituzionali di tutela del paesaggio e della salute (art. 9,
secondo comma, e 32 della Costituzione). Lo stesso giudice denuncia
anche la violazione della libertà di iniziativa economica privata
(art. 41 della Costituzione), sia perché questa non può svolgersi
in contrasto con l’utilità sociale, alla quale è da ricondurre
anche il principio “chi inquina paga” posto dalla normativa
comunitaria, sia perché sarebbero penalizzate le imprese che hanno
affrontato rilevanti investimenti per adeguare gli scarichi che non
recapitano in pubbliche fognature alla normativa in vigore;
che in tutti i giudizi, tranne in quello promosso con l’ordinanza
del Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura
circondariale di Prato (reg. ord. n. 485 del 1996), è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni
siano dichiarate inammissibili o non fondate;
Considerato che i dubbi di legittimità costituzionale investono le
innovazioni alle norme per la tutela delle acque dall’inquinamento
(legge 10 maggio 1976, n. 319), introdotte con il decreto-legge 17
marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle
pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in
pubbliche fognature), convertito, con modificazioni, nella legge 17
maggio 1995, n. 172;
che tutte le ordinanze di rimessione sollevano questioni
identiche o analoghe, sicché i relativi giudizi possono essere
riuniti e decisi con unica pronuncia;
che i dubbi di legittimità costituzionale, prospettati in
riferimento a vari parametri, si riferiscono alla configurazione
dell’illecito come amministrativo, anziché penale, ed alla
disciplina delle sanzioni per gli scarichi provenienti da
insediamenti civili o da pubbliche fognature; disciplina
differenziata rispetto a quella prevista per gli scarichi provenienti
da insediamenti produttivi senza autorizzazione o con superamento dei
limiti di accettabilità;
che le questioni sollevate sono manifestamente inammissibili
(sentenza n. 330 del 1996; ordinanza n. 332 del 1996), giacché
tendono a reintrodurre figure di reato, chiedendo una pronuncia che
esula dai poteri spettanti a questa Corte, in quanto il potere di
creare fattispecie penali o di aggravare le pene è esclusivamente
riservato al legislatore, in forza del principio di stretta legalità
dei reati e delle pene, sancito dall’art. 25, secondo comma, della
Costituzione (tra le molte, da ultimo, sentenza n. 411 del 1995 e,
nella materia della tutela delle acque dall’inquinamento idrico,
sentenze nn. 314 e 226 del 1983; ordinanze nn. 132 e 25 del 1995);
che, in ogni caso, per i vizi denunciati con riferimento alla
mancanza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza,
oggetto del giudizio di legittimità costituzionale è il
decreto-legge n. 79 del 1995, per il quale, a prescindere da ogni
valutazione relativa all’avvenuta conversione in legge, va rilevato
che la Corte ha già ritenuto che di quei presupposti non ricorre
l’evidente mancanza (sentenza n. 330 del 1996);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 6 del
d.-l. 17 marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli scarichi
delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non
recapitano in pubbliche fognature), convertito, con modificazioni,
nella legge 17 maggio 1995, n. 172, dell’art. 1 della legge 17 maggio
1995, n. 172 e dell’art. 21, quinto comma, della legge 10 maggio
1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento),
sollevate, in riferimento agli artt. 3, 9, secondo comma, 10, 25,
secondo comma, 32, 41 e 77 della Costituzione, dai Giudici per le
indagini preliminari presso le Preture circondariali di Udine e di
Prato e dal Pretore di Pisa, sezione distaccata di San Miniato, con
le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1996.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola