Ordinanza N. 433 del 1989
Corte Costituzionale
Data generale
25/07/1989
Data deposito/pubblicazione
25/07/1989
Data dell'udienza in cui è stato assunto
18/07/1989
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
CAIANIELLO,
avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50 (Norme sulla navigazione
da diporto), modificata dalle leggi 6 marzo 1976, n. 51
(Modificazioni ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1971, n. 50,
recante norme sulla navigazione da diporto) e 26 aprile 1986, n. 193
(Modifiche ed integrazioni alle leggi 11 febbraio 1971, n. 50, e 16
marzo 1976, n. 51, sul diporto nautico), promosso con ordinanza
emessa il 27 dicembre 1988 dal Pretore di Venezia nel procedimento
penale a carico di Holtkamp Hendrikus, iscritta al n. 65 del registro
ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 8, prima serie speciale, dell’anno 1988;
Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 27 dicembre 1988, il Pretore
di Venezia ha sollevato, in riferimento all’art. 3, primo comma,
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell’art. 39, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come
modificata dalle leggi 6 marzo 1976, n. 51, e 26 aprile 1986, n. 193,
nella parte in cui prevede la pena dell’arresto da 5 giorni a 6 mesi
o dell’ammenda da 1 a 2 milioni di lire per la conduzione, senza la
prescritta patente di abilitazione, di un natante immatricolato come
unità da diporto;
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello
Stato, sostenendo l’infondatezza della questione;
Considerato che, secondo il giudice a quo, la norma denunciata
determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento, in quanto
la conduzione senza la prescritta abilitazione di una imbarcazione
immatricolata “per uso privato” è punita, ai sensi dell’art. 20 del
regio decreto-legge 9 marzo 1932, n. 813, convertito nella legge 20
dicembre 1932, n. 1884, con la semplice ammenda fino ad un massimo di
40.000 lire, successivamente depenalizzata dalla legge 24 dicembre
1975, n. 706 (poi sostituita dalla legge 24 novembre 1981, n. 689),
e, quindi, con una sanzione assai meno grave rispetto a quella che
colpisce la stessa infrazione se commessa alla guida di imbarcazioni
“da diporto”;
che, dopo la pronuncia dell’ordinanza di rimessione, è entrata
in vigore la legge 5 maggio 1989, n. 171 (Modifiche alle leggi 11
febbraio 1971, n. 50, 6 marzo 1976, n. 51 e 26 aprile 1986, n. 193,
nonché nuova disciplina sulla nautica da diporto), la quale all’art.
10 così dispone: “I motoscafi ad uso privato, di cui al regio
decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813. convertito dalla legge 20
dicembre 1932, n. 1884, sono equiparati, ai fini della abilitazione
al comando e della relativa tassa sulle concessioni governative, alle
unità da diporto”;
che tale disposizione fa venir meno, proprio ai fini
dell’abilitazione al comando, ogni distinzione tra le unità per uso
privato e le unità da diporto;
e che, quindi, si rende necessario restituire gli atti al
Pretore di Venezia perché verifichi se e come, alla stregua della
normativa sopravvenuta, la questione sollevata conservi rilevanza.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Venezia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1989.
Il cancelliere: DI PAOLA