Ordinanza N. 433 del 1991
Corte Costituzionale
Data generale
27/11/1991
Data deposito/pubblicazione
27/11/1991
Data dell'udienza in cui è stato assunto
20/11/1991
Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo
CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,
avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott.
Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477 (Delega al Governo per
l’emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo,
ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare,
secondaria e artistica dello Stato) promosso con ordinanza emessa il
13 luglio 1990 dal T.A.R. della Lombardia sul ricorso proposto da
Colucci Anna contro Provveditorato agli Studi di Milano ed altro,
iscritta al n. 340 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale,
dell’anno 1991;
Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che il T.A.R. della Lombardia, con ordinanza del 13
luglio 1990 (pervenuta alla Corte costituzionale il 10 maggio 1991),
ha sollevato questione di legittimità costituzionale – in
riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione – dell’art. 15,
terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, “nella parte in cui
limita il prolungamento del rapporto di servizio al fine di
conseguire il trattamento minimo di pensione al personale della
scuola in servizio al 1° ottobre 1974”;
che, ad avviso del remittente, la norma impugnata viola:
a) l’art. 3 della Costituzione, per irrazionale disparità di
trattamento tra i pubblici dipendenti, chiamati ad esplicare
identiche funzioni, a seconda che si siano trovati o meno in servizio
al 1° ottobre 1974, poiché l’esigenza di raggiungere un numero di
anni di lavoro sufficiente per ottenere il minimo della pensione è
un interesse di tutti i lavoratori, a prescindere dall’epoca della
loro assunzione;
b) l’art. 38, secondo comma, della Costituzione, in quanto,
non consentendo ai lavoratori assunti dopo la data anzidetta, in età
avanzata, di completare il periodo minimo richiesto per il
conseguimento del trattamento di quiescenza, lede il diritto sociale
alla pensione minima;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 444 del 1990, ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma impugnata
“nella parte in cui non consente al personale assunto dopo il 1°
ottobre 1974, che al compimento del 65° anno di età non abbia
raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della
pensione, di rimanere in servizio su richiesta fino al conseguimento
di tale anzianità minima (e comunque non oltre il 70° anno di
età)”;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile (cfr., da ult., ord. n. 140 del 1991);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 15, terzo comma, della legge 30
luglio 1973, n. 477 (Delega al Governo per l’emanazione di norme
sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e
non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica
dello Stato), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 della
Costituzione dal T.A.R. della Lombardia con l’ordinanza in epigrafe,
norma già dichiarata illegittima con sentenza n. 444 del 1990 “nella
parte in cui non consente al personale assunto dopo il 1° ottobre
1974, che al compimento del 65° anno di età non abbia raggiunto il
numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, di
rimanere in servizio su richiesta fino al conseguimento di tale
anzianità minima (e comunque non oltre il 70° anno di età)”.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 novembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 novembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI