Ordinanza N. 436 del 1993
Corte Costituzionale
Data generale
14/12/1993
Data deposito/pubblicazione
14/12/1993
Data dell'udienza in cui è stato assunto
01/12/1993
Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo
CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare
MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;
comma, e 53, secondo comma, del codice di procedura penale, e
dell’art. 3 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale), promosso con ordinanza emessa il 14 ottobre 1992 dal Giudice
per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brindisi nel
procedimento penale a carico di Zingarofalo Mauro, iscritta al n. 367
del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell’anno 1993;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 3 novembre 1993 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Brindisi ha sollevato, in riferimento all’art. 112 della
Costituzione, questione di legittimità degli artt. 409, quinto
comma, e 53, secondo comma, del codice di procedura penale, e
dell’art. 3 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale) nella parte in cui non prevedono fra le ipotesi di
sostituzione del pubblico ministero nella fase del dibattimento
quella in cui il giudice per le indagini preliminari abbia respinto
la richiesta di archiviazione, in quanto – assume il rimettente – si
determina la possibilità di un “esercizio di fatto discrezionale
dell’azione penale”, non consentendosi, attraverso la sostituzione,
di esprimere con efficacia una tesi di accusa diversa da quella del
pubblico ministero e “dare concretezza al controllo che il g.i.p. è
tenuto a fare sull’esercizio dell’azione penale” da parte dello
stesso organo;
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e
comunque non fondata;
Considerato che il giudice a quo prospetta, sotto specie di
questione di legittimità costituzionale, null’altro che un profilo
di mero fatto, quale è quello dell’atteggiamento che potrà tenere
il rappresentante dell’ufficio del pubblico ministero nel corso del
dibattimento ove questo consegua ad un pregresso dissenso del giudice
per le indagini preliminari sulla richiesta di archiviazione
formulata dal pubblico ministero, atteggiamento che il rimettente
ritiene essere, sulla base di una assiomatica presupposizione, in
contrasto con la necessità di sostenere “con vigore la costruzione
accusatoria .. nella fase dibattimentale”;
che pertanto le eventuali condotte patologiche, quand’anche
sussistenti, sfuggono a qualsiasi controllo di legittimità da parte
di questa Corte, proprio perché frutto delle più disparate ed
imprevedibili scelte che ciascun magistrato del pubblico ministero
può in concreto adottare in ordine alle modalità secondo le quali
coltivare l’accusa nel corso del dibattimento, restando
conseguentemente esclusa qualsiasi possibilità di ricondurre simili
aspetti al quadro normativo che il giudice a quo pone ad oggetto
delle proprie censure;
e che, quindi, la questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 409, quinto comma, e 53, secondo comma,
del codice di procedura penale, e dell’art. 3 del decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale), sollevata, in
riferimento all’art. 112 della Costituzione, dal Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Brindisi con l’ordinanza
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1° dicembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA