Ordinanza N. 436 del 1998
Corte Costituzionale
Data generale
23/12/1998
Data deposito/pubblicazione
23/12/1998
Data dell'udienza in cui è stato assunto
14/12/1998
Presidente: dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo
ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof.
Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale
MARINI;
della legge della provincia di Trento 13 novembre 1992, n. 21
(Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia
abitativa), in relazione all’art. 4, lett. e), della stessa legge,
promosso con ordinanza emessa il 15 gennaio 1998 dal giudice
istruttore del Tribunale di Trento nel procedimento civile vertente
tra Giuliano Jellici ed altri e l’Istituto Trentino per l’edilizia
abitativa, iscritta al n. 99 del registro ordinanze 1998 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale,
dell’anno 1998;
Visto l’atto di intervento della provincia di Trento;
Udito nella camera di consiglio dell’11 novembre 1998 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti;
Ritenuto che il giudice istruttore del tribunale di Trento, in
funzione di giudice unico, con ordinanza del 15 gennaio 1998, nel
corso di un giudizio avente ad oggetto la revoca da parte del
comprensorio della Val di Fiemme di quattro provvedimenti di
assegnazione di altrettanti alloggi di edilizia residenziale
pubblica, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell’art. 27, (rectius: comma 2), lett. b), della legge della
provincia di Trento 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli
interventi provinciali in materia di edilizia abitativa), in
riferimento agli artt. 3, 31 e 47 della Costituzione ed all’art. 8
dello statuto speciale per il Trentino Alto-Adige;
che, secondo la prospettazione dell’ordinanza di rimessione, la
norma impugnata prevede la revoca dell’assegnazione dell’alloggio di
edilizia residenziale pubblica qualora, nel corso del rapporto, venga
meno il requisito stabilito dall’art. 4, comma 1, lett. e), della
legge della provincia di Trento n. 21 del 1992, ossia nel caso in cui
l’assegnatario diviene titolare, o contitolare, “del diritto di
proprietà, di uso, di usufrutto o di abitazione su altro alloggio o
di quote anche ideali di altri alloggi, che consentano, per quanto
spettante, un reddito da fabbricati convenzionale superiore a quello
determinato dalla giunta provinciale”;
che, ad avviso del giudice a quo, la disposizione censurata viola
l’art. 3 della Costituzione, in quanto non sembra ragionevole
prevedere la revoca dell’assegnazione qualora il beneficiario, nel
corso del rapporto, divenga titolare di un “reddito figurativo da
fabbricati” superiore a quello fissato per l’ottenimento
dell’alloggio, soprattutto nel caso in cui l’incremento derivi
esclusivamente dall’aggiornamento della rendita catastale, anche se
non risulti superato il limite massimo del reddito complessivo
stabilito quale distinto requisito per la stipula del contratto ed il
beneficiario non abbia la disponibilità di un altro alloggio
adeguato alle esigenze familiari;
che inoltre, secondo il rimettente, la norma determina in tal
modo una ingiustificata disparità di trattamento tra i cittadini che
risiedono nella provincia di Trento oppure in altre province e
regioni dello Stato, in quanto l’art. 17 del d.P.R. 30 dicembre 1972,
n. 1035, prevede che l’assegnazione può essere revocata soltanto nei
confronti di chi fruisce di un reddito annuo complessivo superiore a
quello stabilito per il conseguimento dell’alloggio;
che, ad avviso del giudice istruttore, le argomentazioni svolte
in riferimento al parametro dell’art. 3 della Costituzione inducono a
ritenere che la norma denunziata vulnera anche gli artt. 31 e 47
della Costituzione, i quali tutelano le esigenze della famiglia ed
agevolano l’accesso all’abitazione per i meno abbienti;
che, nel giudizio innanzi a questa Corte, è intervenuto il
Presidente della giunta della provincia di Trento, il quale,
nell’atto di intervento e nella memoria depositata in prossimità
della camera di consiglio, ha chiesto che la questione sia dichiarata
infondata;
che, secondo l’interveniente, nella materia dell’edilizia
residenziale pubblica la provincia è titolare di competenza
legislativa di tipo esclusivo, sicché la peculiarità di disciplina
stabilita dalla norma impugnata non realizza una ingiustificata
disparità di trattamento e non vulnera il parametro dell’art. 3
della Costituzione;
che inoltre, ad avviso del Presidente della giunta provinciale,
la norma si sottrae anche alla censura di irragionevolezza, in
quanto, la disposizione secondo la quale la titolarità di un reddito
immobiliare non superiore ad un determinato limite costituisce un
requisito per l’assegnazione dell’alloggio fonda, quale suo logico e
coerente corollario, la previsione della revoca del beneficio nel
caso in cui il requisito venga meno nel corso del rapporto, proprio
perché non sussistono più le condizioni che possono giustificarlo;
che, secondo l’interveniente, è altresì ragionevole che il
reddito immobiliare di cui è titolare l’assegnatario sia calcolato
in base alla rendita catastale, tenendo conto dell’aggiornamento
delle tariffe d’estimo, in quanto essa costituisce un significativo
indice di capacità economica;
che le censure riferite agli artt. 31 e 47 della Costituzione, ad
avviso del Presidente della giunta provinciale, sono infondate, dato
che la norma, proprio perché è diretta ad assicurare la tutela
della famiglia ed a favorire l’accesso all’abitazione dei meno
abbienti, fissa il limite di reddito oltre il quale non sussiste uno
stato di bisogno;
Considerato che il giudice a quo dubita in riferimento agli artt.
3, 31 e 47 della Costituzione ed all’art. 8 dello statuto speciale
per il Trentino Alto-Adige, della legittimità dell’art. 27, comma 2,
lett. b), della legge della provincia di Trento n. 21 del 1992, che
disciplina la revoca dell’assegnazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica;
che, come prospettato nella stessa ordinanza di rimessione,
secondo la giurisprudenza di questa Corte, nell’ambito dell’edilizia
residenziale pubblica e, in particolare, della competenza legislativa
di tipo esclusivo di cui è titolare la provincia di Trento ex art.
8, numero 10, dello statuto speciale di autonomia, deve ritenersi
ricompresa anche la “submateria” concernente il reperimento e
l’assegnazione degli alloggi (sentenze n. 417 del 1994; n. 217 del
1988; n. 2 del 1960);
che, pertanto, trattandosi di materia attribuita alla competenza
primaria della provincia, la previsione di una disciplina
differenziata rispetto a quella vigente nelle altre regioni, se sono
rispettati i limiti stabiliti dall’art. 4 dello statuto speciale di
autonomia, non può essere giudicata per ciò solo lesiva del
principio di eguaglianza;
che nel caso in esame detti limiti non sono vulnerati dalla norma
denunziata, in quanto l’art. 17 del d.P.R. n. 1035 del 1972, indicato
dal giudice a quo come la disposizione espressiva di detti limiti,
non può essere qualificato come norma fondamentale delle riforme
economico-sociali della Repubblica e neppure esprime un interesse
nazionale infrazionabile;
che, infatti, la disposizione denunziata non è connotata dalla
incisiva innovatività del suo contenuto normativo in relazione a
settori di rilevante importanza per la vita economico-sociale del
Paese e neppure stabilisce un principio generale tale da esigere
un’attuazione unitaria sull’intero territorio nazionale e, quindi, è
priva dei caratteri – a cominciare dall’autoqualificazione – che,
secondo un principio consolidato nella giurisprudenza costituzionale,
sono indispensabili perché essa possa configurare un limite alla
competenza legislativa di tipo esclusivo (ex plurimis sentenze n.
352 del 1996; n. 153 del 1995; n. 296 del 1993);
che, inoltre, è manifestamente infondata anche la censura di
irragionevolezza riferita alla circostanza che la norma prevederebbe
la revoca soltanto qualora sia superato il limite massimo del reddito
immobiliare, “anche se non ne derivi contemporaneamente” il
superamento del reddito complessivo, ovvero non risulti più
esistente il requisito della mancanza della disponibilità di un
alloggio in quanto, così come l’art. 4 prevede, ai fini
dell’assegnazione, il possesso di tutti e tre i requisiti, l’art. 27,
comma 2, lett. a) e b), stabilisce corrispondentemente che il venire
meno di ciascuno di essi è condizione necessaria e sufficiente
perché essa sia revocata;
che la manifesta infondatezza dei prospettati motivi di
violazione dell’art. 3 della Costituzione comporta la declaratoria di
manifesta infondatezza anche in ordine all’eccepita lesione degli
artt. 31 e 47 della Costituzione, poiché i profili della questione
sono così strettamente collegati che la soluzione dei secondi
dipende dalla soluzione del primo (sentenza n. 217 del 1997);
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 27, comma 2, lett. b), della legge della
provincia di Trento 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli
interventi provinciali in materia di edilizia abitativa) sollevata,
in riferimento agli artt. 3, 31 e 47 della Costituzione ed all’art. 8
dello statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, dal giudice
istruttore del tribunale di Trento, con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1998
Il direttore della cancelleria: Di Paola