Ordinanza N. 438 del 1989
Corte Costituzionale
Data generale
25/07/1989
Data deposito/pubblicazione
25/07/1989
Data dell'udienza in cui è stato assunto
18/07/1989
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
CAIANIELLO,
avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
secondo e terzo comma, n. 1, del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068
(Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale),
promosso con ordinanza emessa il 15 febbraio 1989 dal T.A.R. per
l’Emilia-Romagna sul ricorso proposto da Belmonte Giuseppe contro il
Collegio dei ragionieri commercialisti del circondario di Rimini,
iscritta al n. 231 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale,
dell’anno 1989;
Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 15 febbraio 1989 dal
Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna, sul ricorso
proposto da Belmonte Giuseppe contro il Collegio dei ragionieri
commercialisti del circondario di Rimini (Reg. ord. n. 231 del 1989),
sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale “delle
norme di cui all’art. 38, secondo e terzo comma, n. 1, del d.P.R. 27
ottobre 1953 n. 1068 sull’ordinamento professionale dei ragionieri e
periti commerciali, nella parte in cui non prevedono, in luogo della
prevista radiazione di diritto dall’albo professionale, a seguito
delle indicate condanne penale o della dichiarata interdizione dai
pubblici uffici o dall’esercizio di una professione, l’esperimento
del procedimento disciplinare, unica sede in cui possono essere
valutati in concreto i fatti, costituenti il reato commesso dal
professionista e così graduata l’applicazione della relativa
sanzione” per contrasto con gli artt. 3, 27 e 97 Cost.; nonché
dell’art. 28 (sempre del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068) “che
devolve la cognizione dei ricorsi avverso le decisioni del consiglio
nazionale dell’Ordine professionale dei ragionieri e periti
commerciali, in materia di iscrizione o cancellazione dagli albi
professionali ovvero in materia disciplinare, al Tribunale ordinario
del luogo ove ha sede il Consiglio che ha emesso la deliberazione”,
per contrasto con l’art. 103, primo comma, Cost.;
Considerato che le prospettate questioni si appalesano
manifestamente inammissibili, avendo questa Corte già ravvisato che
nei procedimenti “comportanti la sospensione o la cancellazione
dall’albo professionale (quest’ultima variamente definita nei diversi
ordinamenti professionali)” il singolo “è titolare di una posizione
di diritto soggettivo perfetto, anche costituzionalmente protetta”
(cfr. sentenza n. 284 del 1986), sicché, stante l’affermata
giurisdizione del giudice ordinario, nei confronti del giudice a quo
“la pronuncia costituzionale che qui ugualmente ne seguisse
resterebbe così priva delle positive conseguenze sue proprie” (cfr.
sentenza n. 346 del 1987);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale delle norme di cui agli artt. 28 e 38,
secondo e terzo comma, n. 1, del d.P.R. 27 ottobre 1953 n. 1068
(Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale),
in riferimento agli artt. 3, 27, 97 e 103, primo comma, della
Costituzione, sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per
l’Emilia-Romagna, con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1989.
Il cancelliere: DI PAOLA