Ordinanza N. 439 del 1989
Corte Costituzionale
Data generale
25/07/1989
Data deposito/pubblicazione
25/07/1989
Data dell'udienza in cui è stato assunto
18/07/1989
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
CAIANIELLO,
avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
agosto 1982, n. 516 (Conversione in legge, con modificazioni, del
D.L. 10 luglio 1982, n. 429, recante norme per la repressione
dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto
e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria.
Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia
per i reati tributari) promossi con ordinanze emesse l’11 gennaio
1989 dal Tribunale di Mondovì; il 28 dicembre 1988, il 7 dicembre
1988, il 23 novembre 1988, il 12 ottobre 1988 e l’11 gennaio 1989 dal
Tribunale di Isernia; il 9 gennaio 1989, il 13 gennaio 1989, il 24
gennaio 1989, il 20 gennaio 1989 (n. 3 ordd.) il 27 gennaio 1989 e il
16 dicembre 1988 dal Tribunale di Forlì; il 18 gennaio (n. 4 ordd.)
dal Tribunale di Pinerolo; il 10 novembre 1988 e l’8 febbraio 1989
dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Firenze; il 25 novembre
1988 e il 25 ottobre 1988 dal Tribunale di Verbania; il 6 dicembre
1988 dal Tribunale di Trieste e il 13 febbraio 1989 dal Tribunale di
Rovigo, rispettivamente iscritte ai nn. 89, 92, 101, 102, 103, 104,
105, 106, 139, 140, 154, 155, 156, 157, 188, 191, 192, 193, 194, 195,
211, 218, 219 e 230 del registro ordinanze 1989 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18 e
19, prima serie speciale, dell’anno 1989;
Visti gli atti d’intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice
relatore Renato Dell’Andro;
Ritenuto che i Tribunali di Mondovì, con ordinanza 11 gennaio
1989 (Reg. ord. n. 89/89), di Isernia, con ordinanze 28 dicembre 1988
(Reg. ord. n. 92/89), 7 dicembre 1988 (Reg. ord. n. 154/89), 23
novembre 1988 (Reg. ord. n. 155/89), 12 ottobre 1988 (Reg. ord. n.
156/89) e 11 gennaio 1989 (Reg. ord. n. 188/89), di Forlì, con
ordinanze 9 gennaio 1989 (Reg. ord. n. 101/89), 13 gennaio 1989
(Reg. ord. n. 102/89), 24 gennaio 1989 (Reg. ord. n. 157/89), 20
gennaio 1989 (Reg. ord. nn. 191, 192, 193/89), 27 gennaio 1989 (Reg.
ord. n. 194/89) e 16 dicembre 1988 (Reg. ord. n. 211/89), di
Pinerolo, con quattro ordinanze del 18 gennaio 1989 (Reg. ord. da 103
a 106/89), di Verbania, con ordinanze 25 novembre 1988 (Reg. ord. n.
140/89) e 25 ottobre 1988 (Reg. ord. n. 230/89), di Trieste, con
ordinanza 6 dicembre 1988 (Reg. ord. n. 218/89) e di Rovigo, con
ordinanza 13 febbraio 1989 (Reg. ord. n. 219/89) hanno sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., questione di
legittimità costituzionale dell’art. 4, primo comma, n. 7, della
legge 7 agosto 1982, n. 516 (rectius: art. 4, primo comma, n. 7, del
decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, come convertito in legge 7
agosto 1982, n. 516) nella parte in cui prevede come elemento
costitutivo del reato l’alterazione “in misura rilevante” del
risultato della dichiarazione;
che identica declaratoria di legittimità costituzionale è
stata chiesta, in riferimento al solo art. 25, secondo comma, Cost.,
dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Firenze con ordinanze
10 novembre 1988 (Reg. ord. n. 139/89) ed 8 febbraio 1989 (Reg. ord.
n. 195/89);
che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, concludendo per l’inammissibilità o, comunque,
per l’infondatezza della questione;
Considerato che, in ragione dell’identità delle questioni
sollevate, i relativi giudizi possono essere riuniti;
che, con la sentenza n. 247 del 1989, questa Corte ha dichiarato
la non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma,
Cost., della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4,
primo comma, n. 7, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, come
convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516;
che le ordinanze di rimessione non prospettano argomenti nuovi o
diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con la precitata
decisione;
che, pertanto, la sollevata questione di legittimità
costituzionale va dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 4, primo comma, n. 7, del decreto-legge 10
luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell’evasione in
materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare
la definizione delle pendenze in materia tributaria) come convertito
in legge 7 agosto 1982, n. 516, sollevata, in riferimento agli artt.
3 e 25, secondo comma, Cost., dai Tribunali di Mondovì, con
ordinanza 11 gennaio 1989 (Reg. ord. n. 89/89), di Isernia, con
ordinanze 28 dicembre 1988 (Reg. ord. n. 92/89), 7 dicembre 1988
(Reg. ord. n. 154/89), 23 novembre 1988 (Reg. ord. n. 155/89), 12
ottobre 1988 (Reg. ord. n. 156/89) e 11 gennaio 1989 (Reg. ord. n.
188/89), di Forlì, con ordinanze 9 gennaio 1989 (Reg. ord. n.
101/89), 13 gennaio 1989 (Reg. ord. n. 102/89), 24 gennaio 1989 (Reg.
ord. n. 157/89), 20 gennaio 1989 (Reg. ord. nn. 191, 192, 193/89), 27
gennaio 1989 (Reg. ord. n. 194/89) e 16 dicembre 1988 (Reg. ord. n.
211/89), di Pinerolo, con quattro ordinanze del 18 gennaio 1989 (Reg.
ord. da 103 a 106/89), di Verbania, con ordinanze 25 novembre 1988
(Reg. ord. n. 140/89) e 25 ottobre 1988 (Reg. ord. n. 230/89), di
Trieste, con ordinanza 6 dicembre 1988 (Reg. ord. n. 218/89), di
Rovigo, con ordinanza 13 febbraio 1989 (Reg. ord. n. 219/89) nonché,
in riferimento al solo art. 25, secondo comma, Cost., dal Giudice
istruttore presso il Tribunale di Firenze, con ordinanze 10 novembre
1988 (Reg. ord. n. 139/89) ed 8 febbraio 1989 (Reg. ord. n. 195/89).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL’ANDRO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1989.
Il cancelliere: DI PAOLA