Ordinanza N. 439 del 1997
Corte Costituzionale
Data generale
23/12/1997
Data deposito/pubblicazione
23/12/1997
Data dell'udienza in cui è stato assunto
16/12/1997
Presidente: dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo
ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv.
Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto
CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
24, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di
finanza pubblica), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 5 novembre
1996 dal tribunale di Catania sui ricorsi proposti da Lucia Randazzo
e da Gaetano Arena contro l’Azienda ospedaliera Garibaldi – S. Luigi
– S. Currò – Ascoli Tomaselli, iscritte ai nn. 17 e 18 del registro
ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 5, prima serie speciale, dell’anno 1997;
Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1997 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti;
Ritenuto che il Tribunale di Catania-sezione lavoro, adito in
distinti giudizi di reclamo cautelare da parte di un’ostetrica e di
un infermiere, per sentir ordinare all’Azienda ospedaliera Garibaldi
– S.Luigi – S.Currò – Ascoli Tomaselli il mantenimento in essere,
oltre il termine prefissato di tre mesi, delle convenzioni
rispettivamente stipulate con i reclamanti per l’espletamento del
servizio di interruzione della gravidanza, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell’art. 3, commi 23 e 24, della legge
24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica)
in riferimento agli artt. 32, primo comma, e 97, primo comma, della
Costituzione, con due ordinanze del 5 novembre 1996, di contenuto
sostanzialmente identico;
che, secondo il tribunale di Catania, il termine massimo di tre
mesi della durata dei suddetti rapporti viene direttamente stabilito
dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, dato che l’art. 3, al comma 23,
pone il divieto per le pubbliche amministrazioni di “assumere
personale a tempo determinato e di stabilire rapporti di lavoro
autonomo per prestazioni superiori a tre mesi”, e, al comma 24,
prevede una serie di deroghe a tale divieto, fra le quali non possono
però farsi rientrare i rapporti convenzionali dedotti in giudizio;
che secondo i giudici a quibus qualora, come nei casi sottoposti
a giudizio, l’espletamento del servizio di interruzione della
gravidanza dipenda integralmente da tali rapporti convenzionali con
addetti esterni, eventualmente anche di difficile e gravoso
reperimento per l’Azienda ospedaliera, l’obbligo di un loro ricambio
trimestrale pone a rischio l’erogazione stessa del servizio, e quindi
viola l’art. 32, primo comma, della Costituzione;
che le norme denunziate contraddicono altresì, secondo il
rimettente, l’art. 97, primo comma, della Costituzione, perché la
reiterata sostituzione ogni tre mesi del personale ausiliario addetto
impedisce che il servizio si svolga con le forme e i modi pretesi
dalla sua peculiare natura, non consentendo in particolare la
necessaria continuità del rapporto con le pazienti;
che le parti dei giudizi principali non si sono costituite
dinnanzi a questa Corte, e che il Presidente del Consiglio dei
Ministri, intervenuto in giudizio con la rappresentanza
dell’Avvocatura dello Stato, ha successivamente revocato
l’intervento;
Considerato che le due ordinanze hanno ad oggetto la stessa
questione e, pertanto, va disposta la riunione dei giudizi, perché
siano decisi con un’unica pronuncia;
che il tribunale di Catania dubita della legittimità
costituzionale dell’art. 3, commi 23 e 24, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, in quanto il divieto previsto per le Aziende
ospedaliere di stipulare rapporti di prestazione d’opera per un tempo
superiore a tre mesi renderebbe difficoltoso, quando non
pregiudicherebbe, l’espletamento del servizio di interruzione della
gravidanza;
che, successivamente alla proposizione della questione di
legittimità costituzionale, è entrata in vigore la legge 23
dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica), il cui art. 1, da un lato, al comma 45, ha introdotto per
le pubbliche amministrazioni il divieto della assunzione di personale
anche a tempo determinato, dall’altro lato, al comma 46, ha
dispensato da tale divieto, fra gli altri, gli enti del Servizio
sanitario nazionale;
che il giudice a quo deve valutare se l’innovazione legislativa
abbia inciso sul quadro normativo cui egli riferisce la questione di
costituzionalità, in particolare sul termine di tre mesi già
stabilito dalla disposizione impugnata quale limite della durata
tanto per le assunzioni a tempo determinato effettuate dagli enti del
Servizio sanitario nazionale, quanto per le prestazioni di lavoro
autonomo svolte a favore degli enti predetti;
che il giudice a quo deve, altresì, valutare se la modifica
abbia innovato i modelli organizzativi di cui dispongono gli enti
ospedalieri per la gestione del servizio di interruzione della
gravidanza, posto che la deferita questione di costituzionalità è
fondata precipuamente sulla considerazione che la disposizione
impugnata si inserisce in un quadro normativo privo di efficaci
strumenti organizzativi, alternativi ai rapporti convenzionali di
specie, con cui far fronte alle esigenze di tale servizio, per le
peculiari condizioni di fatto nelle quali egli constata che il
servizio possa venire a svolgersi;
che si impone pertanto, sotto diversi profili, un nuovo esame del
rimettente circa i termini della rilevanza della deferita questione
di legittimità costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al tribunale
di Catania.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 dicembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola